Art. 13 
 
                      Sostituzione dell'art. 13 
 
  l. L'art. 13 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13 (Revoca, sospensione e decadenza dei titoli  abilitativi).
- 1. I titoli  abilitativi  di  cui  all'art.  9  sono  revocati  nei
seguenti casi: 
    a) qualora il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti  di
cui all'art. 6; 
    b) qualora, in caso di  subingresso,  il  cessionario  non  avvii
l'attivita' entro un anno dalla data di cessazione  comunicata  dalla
precedente gestione, salvo causa di forza maggiore; 
    c)  qualora  il  titolare  non  osservi   il   provvedimento   di
sospensione del titolo medesimo o non ripristini i requisiti mancanti
nei termini previsti; 
    d) qualora il titolare violi l'obbligo di cui all'art. 12,  comma
2; 
    e) nel caso venga meno l'effettiva disponibilita' dei locali  nei
quali si esercita l'attivita' e  non  sia  richiesto,  da  parte  del
proprietario dell'attivita', il titolo abilitativo  al  trasferimento
in una nuova sede nel termine di un anno, salvo proroga  in  caso  di
comprovata necessita' e previa motivata domanda. 
  2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la  comunicazione
al destinatario del relativo provvedimento. 
  3. I titoli abilitativi di cui all'art.  9  decadono  nei  seguenti
casi: 
    a)  qualora  il  titolare  dell'attivita'  non  risulti  piu'  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5; 
    b) qualora  il  titolare  sospenda  l'attivita'  per  un  periodo
superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e
previa motivata domanda; 
    c) nel caso venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle
disposizioni vigenti nelle  materie  di  cui  all'art.  9,  comma  2,
lettera c). In tale  caso,  il  titolare  puo'  essere  espressamente
diffidato dall'amministrazione competente  a  ripristinare  entro  il
termine assegnato il regolare stato dei locali; 
    d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione,  qualora  il
titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi  dalla  data  del  suo
rilascio, salvo  proroga  in  caso  di  comprovata  necessita'  e  su
motivata domanda.".