Art. 13 Sostituzione dell'art. 13 l. L'art. 13 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Revoca, sospensione e decadenza dei titoli abilitativi). - 1. I titoli abilitativi di cui all'art. 9 sono revocati nei seguenti casi: a) qualora il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti di cui all'art. 6; b) qualora, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attivita' entro un anno dalla data di cessazione comunicata dalla precedente gestione, salvo causa di forza maggiore; c) qualora il titolare non osservi il provvedimento di sospensione del titolo medesimo o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti; d) qualora il titolare violi l'obbligo di cui all'art. 12, comma 2; e) nel caso venga meno l'effettiva disponibilita' dei locali nei quali si esercita l'attivita' e non sia richiesto, da parte del proprietario dell'attivita', il titolo abilitativo al trasferimento in una nuova sede nel termine di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e previa motivata domanda. 2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento. 3. I titoli abilitativi di cui all'art. 9 decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e previa motivata domanda; c) nel caso venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni vigenti nelle materie di cui all'art. 9, comma 2, lettera c). In tale caso, il titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali; d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata domanda.".