Art. 14 
 
                      Sostituzione dell'art. 14 
 
  1. L'art. 14 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 (Orari, riposo settimanale  e  chiusura  temporanea  degli
esercizi). - 1. Gli orari di apertura e chiusura  degli  esercizi  di
somministrazione di alimenti  e  bevande  sono  rimessi  alla  libera
determinazione degli esercenti. 
  2. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare  una
o piu' giornate di riposo settimanale. 
  3. I Comuni, con l'atto di cui all'art. 8, comma 2,  possono  porre
limitazioni agli orari di esercizio dell'attivita' nei limiti di  cui
all'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214. 
  4. Per i soggetti  abilitati  alla  somministrazione  congiunta  di
alimenti e bevande e' ammessa la facolta' di  esercitare  l'attivita'
in orari differenziati, nell'ambito della  stessa  giornata,  per  la
sola somministrazione di alimenti e per la sola  somministrazione  di
bevande. 
  5. Gli orari di apertura e di chiusura, la loro articolazione e  le
chiusure temporanee  superiori  a  trenta  giorni  consecutivi  degli
esercizi di somministrazione di  alimenti  e  bevande  devono  essere
comunicati preventivamente al Comune competente per territorio e resi
noti  al  pubblico  mediante  l'esposizione  di   apposito   cartello
leggibile dall'esterno dell'esercizio. 
  6. In caso di chiusure temporanee  superiori  a  trenta  giorni  da
parte degli esercizi di cui  all'art.  8,  comma  3,  e  dei  circoli
privati di cui al d.P.R. 235/2001, le disposizioni di cui al comma  5
non si applicano.".