Art. 14 Sostituzione dell'art. 14 1. L'art. 14 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi). - 1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. 2. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o piu' giornate di riposo settimanale. 3. I Comuni, con l'atto di cui all'art. 8, comma 2, possono porre limitazioni agli orari di esercizio dell'attivita' nei limiti di cui all'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4. Per i soggetti abilitati alla somministrazione congiunta di alimenti e bevande e' ammessa la facolta' di esercitare l'attivita' in orari differenziati, nell'ambito della stessa giornata, per la sola somministrazione di alimenti e per la sola somministrazione di bevande. 5. Gli orari di apertura e di chiusura, la loro articolazione e le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente al Comune competente per territorio e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio. 6. In caso di chiusure temporanee superiori a trenta giorni da parte degli esercizi di cui all'art. 8, comma 3, e dei circoli privati di cui al d.P.R. 235/2001, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.".