Art. 16 
 
                      Modificazioni all'art. 20 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 20 della l.r. 1/2006, le parole: "e per  le
medesime  tipologie  di  esercizi  previste  dall'art.  5  della   l.
287/1991" sono soppresse. 
  2. Il comma 2 dell'art. 20 della  l.r.  1/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. Coloro che sono  in  possesso  di  un  titolo  abilitativo  per
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande
al pubblico, rilasciato ai sensi dell'art.  3  della  l.  287/1991  e
rientrante nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e  d),  di  cui
all'art.  5,  comma  l,  della  medesima  legge,  possono  esercitare
esclusivamente     l'attivita'     di     cui      all'autorizzazione
igienico-sanitaria e hanno diritto ad estendere la propria attivita',
secondo  quanto  previsto  dall'art.  4,  senza  alcun   obbligo   di
conversione  del  titolo   abilitativo,   previo   adeguamento   alle
disposizioni del regolamento regionale di cui al comma 5.".