Art. 16 Modificazioni all'art. 20 1. Al comma 1 dell'art. 20 della l.r. 1/2006, le parole: "e per le medesime tipologie di esercizi previste dall'art. 5 della l. 287/1991" sono soppresse. 2. Il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "2. Coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della l. 287/1991 e rientrante nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d), di cui all'art. 5, comma l, della medesima legge, possono esercitare esclusivamente l'attivita' di cui all'autorizzazione igienico-sanitaria e hanno diritto ad estendere la propria attivita', secondo quanto previsto dall'art. 4, senza alcun obbligo di conversione del titolo abilitativo, previo adeguamento alle disposizioni del regolamento regionale di cui al comma 5.".