Art. 17 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 8, comma
1, della l.r. 1/2006, come  sostituito  dall'art.  7,  comma  1,  del
presente capo, e' adottata entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 13 della legge  regionale
2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su  aree  pubbliche  e
modifiche alla legge regionale 16 febbraio  1995,  n.  6  (Disciplina
delle  manifestazioni  fieristiche),  e'  sostituito  dal   seguente:
"L'istanza e' inoltrata mediante strumenti telematici". 
  3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/2006: 
    a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 2; 
    b) l'art. 16.