Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni 1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. 1/2006, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del presente capo, e' adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), e' sostituito dal seguente: "L'istanza e' inoltrata mediante strumenti telematici". 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/2006: a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 2; b) l'art. 16.