Art. 3 Modificazioni all'art. 4 1. Il comma 1 dell'art. 4 della 1.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "l. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonche' latte, dolciumi e generi di pasticceria e gelateria.". 2. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 1/2006, le parole "comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "comma l, lettera a)". 3. Il comma 3 dell'art. 4 della 1.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "3. Chiunque intenda gestire un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attivita', ha l'obbligo di comunicare allo sportello unico competente per territorio tutte le attivita' che intende esercitare nel proprio esercizio.".