Art. 3 
 
                      Modificazioni all'art. 4 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4  della  1.r.  1/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "l.  Gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e   bevande
rientrano  in   un'unica   tipologia   definita   esercizi   per   la
somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Tali  esercizi   possono
somministrare  anche  bevande  alcoliche  di  qualsiasi   gradazione,
nonche' latte, dolciumi e generi di pasticceria e gelateria.". 
  2. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 1/2006, le  parole  "comma  2,
lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "comma l, lettera a)". 
  3. Il comma 3 dell'art. 4  della  1.r.  1/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "3. Chiunque intenda gestire un'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande, prima di  iniziare  a  svolgere  l'attivita',  ha
l'obbligo  di  comunicare  allo  sportello   unico   competente   per
territorio tutte le attivita'  che  intende  esercitare  nel  proprio
esercizio.".