Art. 4 
 
                      Sostituzione dell'art. 5 
 
  l. L'art. 5 della 1.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  5  (Requisiti  morali  per  l'esercizio  dell'attivita'   di
somministrazione di alimenti e bevande). - 1. Non possono  esercitare
l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro  che  si
trovano in una delle condizioni di cui all'art. 71, commi 1 e 2,  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della  direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 
  2. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi  dell'art.  71,
comma 1, lettere b), c), d), e)  e  f),  e  2,  del  d.lgs.  59/2010,
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo,
il termine di  cinque  anni  decorre  dal  giorno  del  passaggio  in
giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
  3. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si  applica  qualora,
con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la  sospensione
condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
  4. In caso di societa', associazioni  od  organismi  collettivi,  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale rappresentante, dalle altre persone preposte all'attivita'  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  da  tutti  i  soggetti
individuati dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 
  5. In caso di impresa individuale, i requisiti  morali  di  cui  ai
commi 1 e 2 devono essere posseduti  dal  titolare  e  dall'eventuale
altra persona preposta all'attivita' commerciale. 
  6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente  articolo  e'
effettuato dallo sportello unico competente per territorio.".