Art. 4 Sostituzione dell'art. 5 l. L'art. 5 della 1.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Requisiti morali per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). - 1. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 2. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e 2, del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 3. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 4. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalle altre persone preposte all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 5. In caso di impresa individuale, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale. 6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuato dallo sportello unico competente per territorio.".