Art. 5 
 
                      Sostituzione dell'art. 6 
 
  1. L'art. 6 della 1.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6 (Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande). - 1. Oltre a quanto previsto
dall'art.  5,  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione   di
alimenti e bevande e' subordinato al possesso, in  capo  al  titolare
dell'impresa individuale o  al  legale  rappresentante,  in  caso  di
societa',   associazioni   o   organismi   collettivi,   ovvero,   in
alternativa, all'eventuale persona preposta all'attivita', di uno dei
requisiti professionali di cui  all'art.  71,  comma  6,  del  d.lgs.
59/2010. 
  2. I requisiti professionali  di  cui  al  comma  1  devono  essere
posseduti alla data di presentazione della domanda o, nei casi di cui
agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, comma 1, e 12-bis,  commi  1  e  2,
della segnalazione certificata di  inizio  attivita'  (SCIA)  di  cui
all'art. 22 della  legge  regionale  6  agosto  2007,  n.  19  (Nuove
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi). 
  3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente  articolo  e'
effettuato dallo sportello unico competente per territorio. 
  4. La Giunta regionale stabilisce le  modalita'  organizzative,  la
durata e le materie del corso professionale di cui all'art. 71, comma
6, lettera a), del d.lgs. 59/2010,  e  le  modalita'  di  svolgimento
delle relative prove finali e ne garantisce  l'effettuazione  per  il
tramite  di   convenzioni   con   soggetti   che   abbiano   ottenuto
l'accreditamento in materia di formazione professionale.".