Art. 5 Sostituzione dell'art. 6 1. L'art. 6 della 1.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). - 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante, in caso di societa', associazioni o organismi collettivi, ovvero, in alternativa, all'eventuale persona preposta all'attivita', di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. 2. I requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda o, nei casi di cui agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, comma 1, e 12-bis, commi 1 e 2, della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuato dallo sportello unico competente per territorio. 4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' organizzative, la durata e le materie del corso professionale di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, e le modalita' di svolgimento delle relative prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.".