Art. 6 Sostituzione dell'art. 7 I. L'art. 7 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea). - 1. Lo sportello unico competente per territorio accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei: a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attivita' principale all'interno dell'Unione europea; b) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.".