Art. 6 
 
                      Sostituzione dell'art. 7 
 
  I. L'art. 7 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7 (Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e  per  i
cittadini di Stati non appartenenti  all'Unione  europea).  -  1.  Lo
sportello unico competente per territorio  accerta  il  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei: 
    a) cittadini degli Stati membri dell'Unione  europea  e  societa'
costituite in conformita' con la legislazione  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione o  il
centro dell'attivita' principale all'interno dell'Unione europea; 
    b) cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  europea  che
intendono esercitare l'attivita' di somministrazione al  pubblico  di
alimenti  e  bevande  in  base  alle  disposizioni  delle   normative
internazionali vigenti.".