Art. 7 
 
                      Sostituzione dell'art. 8 
 
  l. L'art. 8 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  8  (Determinazione  dei  criteri   per   l'esercizio   delle
attivita'). - l. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.
1,  la  Giunta  regionale,  al  fine  di  assicurare   funzionalita',
produttivita' e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento  dei  motivi
imperativi  di  interesse  generale  quali  l'ordine   pubblico,   la
sicurezza stradale,  lo  sviluppo  equilibrato  dello  spazio  vitale
urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la  tutela
dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale  e
artistico, nonche'  dell'ambiente,  ivi  incluso  l'ambiente  urbano,
individua, con propria deliberazione, sentite le  organizzazioni  dei
consumatori   e   delle   imprese   della    somministrazione    piu'
rappresentative a livello  regionale  e  d'intesa  con  il  Consiglio
permanente degli enti locali: 
    a) le singole e specifiche attivita' che  possono  essere  svolte
nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande
e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi; 
    b) le direttive di carattere generale per  l'adozione,  da  parte
dei Comuni, di provvedimenti di programmazione delle  aperture  degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche
a carattere  stagionale,  nelle  zone  del  territorio  regionale  da
sottoporre a tutela in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  64,
comma 3, del d.lgs. 59/2010; 
    c) le direttive di  carattere  generale  volte  alla  prevenzione
dell'abuso di sostanze alcoliche; 
    d)  le  disposizioni  applicative  relative  all'esercizio  delle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3
e  alla  presentazione  dei  titoli  abilitativi  temporanei  di  cui
all'art. 10. 
  2. Entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione  della
Giunta regionale di cui al  comma  1,  i  Comuni,  sulla  base  delle
direttive e delle disposizioni dalla stessa stabilite, determinano  i
criteri  per  l'esercizio  delle  attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si  applicano
alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: 
    a) al domicilio del consumatore; 
    b) negli esercizi annessi ad alberghi,  pensioni,  locande  o  ad
altre strutture ricettive, legittimati a somministrare esclusivamente
alle persone alloggiate; 
    c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini; 
    d) a servizio delle piste da sci e  negli  esercizi  posti  nelle
aree  di  servizio  delle  autostrade  e  nell'interno  di   stazioni
ferroviarie,  aeroportuali,  funiviarie  e  di  mezzi   pubblici   di
trasporto,  nonche'  negli  impianti  sportivi  ed   altri   esercizi
similari; 
    e) negli esercizi posti nell'ambito degli  impianti  stradali  di
distribuzione di carburanti sempre che l'attivita' sia funzionalmente
e  logisticamente  svolta   in   connessione   con   l'attivita'   di
distribuzione di carburanti e il titolo  abilitativo  sia  rilasciato
esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione  per
l'esercizio  di  impianti  di  distribuzione  di  carburante  di  cui
all'art. 10 della legge regionale 21  dicembre  2000,  n.  36  (Norme
disciplinanti la rete distributiva dei carburanti  per  autotrazione.
Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41); 
    f)  negli  esercizi  nei  quali  la  somministrazione  e'  svolta
congiuntamente ad attivita' di intrattenimento e svago,  in  sale  da
ballo e locali notturni. L'attivita' di intrattenimento e svago deve,
comunque,    essere    prevalente    rispetto    all'attivita'     di
somministrazione per superficie ad  essa  dedicata.  Non  costituisce
attivita'  di  intrattenimento  e  svago  la   semplice   musica   di
accompagnamento e compagnia; 
    g) nelle mense  aziendali  e  negli  spacci  annessi  ai  circoli
cooperativi e  degli  enti  a  carattere  statale  le  cui  finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 
    h) esercitate in via diretta a favore dei  propri  dipendenti  da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
    i) in scuole, ospedali, case di cura  o  di  riposo,  parrocchie,
oratori, comunita' religiose, in stabilimenti militari,  delle  forze
di polizia e del Corpo  valdostano  dei  vigili  del  fuoco,  purche'
l'attivita' di somministrazione sia  svolta  esclusivamente  in  modo
strumentale all'esercizio dell'attivita' istituzionale; 
    j) all'interno di musei, cinema,  teatri,  sale  da  concerto  ed
altri locali simili; 
    k) nei mezzi di trasporto pubblico; 
    l) in forma  temporanea  relativamente  alle  attivita'  indicate
all'art. 10.".