Art. 7 Sostituzione dell'art. 8 l. L'art. 8 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Determinazione dei criteri per l'esercizio delle attivita'). - l. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalita', produttivita' e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale e artistico, nonche' dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, individua, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese della somministrazione piu' rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali: a) le singole e specifiche attivita' che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi; b) le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela in conformita' a quanto previsto dall'art. 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010; c) le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche; d) le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 e alla presentazione dei titoli abilitativi temporanei di cui all'art. 10. 2. Entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i Comuni, sulla base delle direttive e delle disposizioni dalla stessa stabilite, determinano i criteri per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate; c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini; d) a servizio delle piste da sci e negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, funiviarie e di mezzi pubblici di trasporto, nonche' negli impianti sportivi ed altri esercizi similari; e) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attivita' sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attivita' di distribuzione di carburanti e il titolo abilitativo sia rilasciato esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41); f) negli esercizi nei quali la somministrazione e' svolta congiuntamente ad attivita' di intrattenimento e svago, in sale da ballo e locali notturni. L'attivita' di intrattenimento e svago deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attivita' di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attivita' di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; g) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere statale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; h) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; i) in scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunita' religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, purche' l'attivita' di somministrazione sia svolta esclusivamente in modo strumentale all'esercizio dell'attivita' istituzionale; j) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili; k) nei mezzi di trasporto pubblico; l) in forma temporanea relativamente alle attivita' indicate all'art. 10.".