Art. 8 Sostituzione dell'art. 9 1. L'art. 9 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Procedimenti abilitativi). - 1. Nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, previa presentazione di apposita domanda da presentare allo sportello unico, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico accerta: a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6; b) l'osservanza delle disposizioni stabilite ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2; c) l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonche' di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilita'. 3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, sono soggetti a SCIA, contenente le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 2, da presentare allo sportello unico competente per territorio. 4. Sono soggette a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio, le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande elencate all'art. 8, comma 3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). 5. Nei casi di cui al comma 1, il Comune decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. 6. In tutti i casi in cui e' richiesta la SCIA, lo sportello unico verifica, entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della 1.r. 19/2007. 7. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella SCIA, e' comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalita' di cui al comma 6.".