Art. 8 
 
                      Sostituzione dell'art. 9 
 
  1. L'art. 9 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9 (Procedimenti abilitativi). -  1.  Nelle  zone  soggette  a
tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, l'apertura
o il trasferimento di sede  degli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, previa presentazione di
apposita   domanda   da   presentare   allo   sportello   unico,   ad
autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 
  2. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione,  lo  sportello  unico
accerta: 
    a) il possesso dei requisiti morali e professionali di  cui  agli
articoli 5 e 6; 
    b) l'osservanza delle disposizioni stabilite ai  sensi  dell'art.
8, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2; 
    c) l'osservanza delle disposizioni vigenti in  materia  edilizia,
urbanistica,  igienico-sanitaria  e   di   tutela   dell'inquinamento
acustico, sulla  destinazione  d'uso  dei  locali  e  degli  edifici,
nonche' di quelle in  materia  di  sicurezza,  di  prevenzione  degli
incendi e di sorvegliabilita'. 
  3.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento   di
superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti  e  bevande
al pubblico, nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'art.  64,
comma 3, del d.lgs. 59/2010, sono  soggetti  a  SCIA,  contenente  le
dichiarazioni di possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2,  da
presentare allo sportello unico competente per territorio. 
  4. Sono  soggette  a  SCIA,  da  presentare  allo  sportello  unico
competente  per  territorio,  le  attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande elencate all'art. 8, comma 3. Resta  fermo  quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2001,
n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento  per  il
rilascio dell'autorizzazione  alla  somministrazione  di  alimenti  e
bevande da parte di circoli privati). 
  5. Nei casi di cui al comma 1, il  Comune  decide  in  merito  alla
domanda  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione.  Il
silenzio  del  Comune,  decorso  il  predetto  termine,  equivale   a
provvedimento di accoglimento della domanda. 
  6. In tutti i casi in cui e' richiesta la SCIA, lo sportello  unico
verifica, entro sessanta giorni dalla data della  sua  presentazione,
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti  di  legge  richiesti,
procedendo, se del caso, ai sensi dell'art. 22, comma 2,  della  1.r.
19/2007. 
  7.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,   fatti,   condizioni   e
titolarita', indicati nella SCIA, e' comunicata, entro trenta  giorni
dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per  territorio,
che provvede con le modalita' di cui al comma 6.".