Art. 9 Sostituzione dell'art. 10 1. L'art. 10 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Titolo abilitativo per attivita' temporanee). - 1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari e' soggetta a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, al Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'art. 22, comma 1, della l.r. 19/2007. 2. L'attivita' di somministrazione di cui al comma l e' soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza; puo' essere esercitata per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o aree cui si riferisce, purche' il richiedente, o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. 3. L'attivita' di cui al comma 1 non e' soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, degli edifici e delle aree.".