Art. 9 
 
                      Sostituzione dell'art. 10 
 
  1. L'art. 10 della l.r. 1/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10  (Titolo  abilitativo  per  attivita'  temporanee).  -  1.
L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e  bevande  in
occasione di fiere, sagre,  manifestazioni  tradizionali,  culturali,
religiose o  eventi  locali  straordinari  e'  soggetta  a  SCIA,  da
presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso
in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese,  al  Comune,
priva delle dichiarazioni asseverate di cui  all'art.  22,  comma  1,
della l.r. 19/2007. 
  2. L'attivita' di somministrazione di cui al comma l e' soggetta al
rispetto delle norme igienico-sanitarie e in  materia  di  sicurezza;
puo' essere esercitata per il periodo di svolgimento  delle  predette
manifestazioni e per i locali o aree cui  si  riferisce,  purche'  il
richiedente, o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5. 
  3. L'attivita' di cui al comma 1 non e' soggetta al rispetto  della
normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali,  degli
edifici e delle aree.".