(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 51 del 20 novembre 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
                     (articolo 5, l.r. 35/2015) 
 
  1. In attuazione dell'articolo 5 della  legge  regionale  25  marzo
2015, n. 35 (Disposizioni in materia di  cave.  Modifiche  alla  l.r.
104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e  l.r.  65/2014);
il presente regolamento: 
    a) definisce gli allegati tecnici annessi al progetto  definitivo
di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) ed i); 
    b) disciplina le modalita'  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
controllo di cui agli articoli 50 e 51 della l.r. 35/2015. 
  2. Per la definizione dei contenuti degli allegati tecnici  annessi
al progetto definitivo di cui all'articolo  17  della  l.r.  35/2015,
comma 1, lettere e), f), g), l) si rinvia alla specifica normativa di
settore. 
  3. Nel caso di autorizzazioni soggette alle procedure di  cui  alla
legge regionale  12  febbraio  2010,  n.  10  (Norme  in  materia  di
valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione  di  impatto
ambientale (VIA)) si rinvia alla specifica normativa di settore. 
  4. Qualora la documentazione indicata dal presente regolamento  sia
gia' in possesso dell'amministrazione procedente o di altra  pubblica
amministrazione,  essa  e'  sostituita  dall'indicazione,  da   parte
dell'interessato, degli elementi indispensabili  per  il  reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ai  sensi  dell'articolo  18
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi) e dell'articolo 43 del d.p.r. 28  dicembre  2000,  n.
445 (Testo unico della documentazione amministrativa). 
  5. Qualora la documentazione di cui  al  comma  4  abbia  contenuti
tecnico-discrezionali, l'interessato produce un'attestazione relativa
alla validita' della stessa ai fini del procedimento. 
  6. Nel caso di cui all'articolo 23, comma 2,  della  l.r.  35/2015,
l'interessato presenta, tra i  documenti  previsti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione, esclusivamente  quelli  modificati  rispetto  ai
contenuti della variante.