(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 20 novembre 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Oggetto (articolo 5, l.r. 35/2015) 1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014); il presente regolamento: a) definisce gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) ed i); b) disciplina le modalita' per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51 della l.r. 35/2015. 2. Per la definizione dei contenuti degli allegati tecnici annessi al progetto definitivo di cui all'articolo 17 della l.r. 35/2015, comma 1, lettere e), f), g), l) si rinvia alla specifica normativa di settore. 3. Nel caso di autorizzazioni soggette alle procedure di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)) si rinvia alla specifica normativa di settore. 4. Qualora la documentazione indicata dal presente regolamento sia gia' in possesso dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, essa e' sostituita dall'indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 43 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico della documentazione amministrativa). 5. Qualora la documentazione di cui al comma 4 abbia contenuti tecnico-discrezionali, l'interessato produce un'attestazione relativa alla validita' della stessa ai fini del procedimento. 6. Nel caso di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 35/2015, l'interessato presenta, tra i documenti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente quelli modificati rispetto ai contenuti della variante.