(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n.  57  -
                 Parte Prima - del 29 dicembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis); 
  Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e  comma  terzo  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.
59); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale 11 dicembre 1998,  n.  91  (Norme  per  la
difesa del suolo); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova  disciplina
in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n.
69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998.  Abrogazione  della  legge
regionale n. 34/1994); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
"Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Visto il parere  favorevole  con  condizioni  del  Consiglio  delle
autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima
commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Con la legge regionale n. 22/2015 la  Regione,  in  attuazione
della legge n. 56/2014, ha  provveduto  al  riordino  delle  funzioni
esercitate dalle province e dalla  Citta'  metropolitana  di  Firenze
prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in
materia di tutela ambientale tra cui quelle "in materia di difesa del
suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa  e  degli
abitati  costieri  e  alla  gestione  del  demanio  idrico,  compreso
l'introito dei relativi proventi"; 
    2. Si rende pertanto necessario procedere  all'adeguamento  delle
leggi regionali di settore e, per quanto interessa,  della  normativa
regionale in materia di difesa del suolo, tutela della costa e  degli
abitati  costieri  e  gestione  del   demanio   idrico,   provvedendo
all'approvazione di una nuova legge organica; 
    3. Per quanto riguarda la materia  della  difesa  del  suolo,  la
presente legge conferma le competenze gia' attribuite ai consorzi  di
bonifica con la legge  regionale  27  dicembre  2012,  n.  79  (Nuova
disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche  alla  legge
regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n.  91/1998.  Abrogazione
della legge regionale  n.  34/1994)  e  quelle  gia'  riservate  alla
Regione, provvedendo al trasferimento alla Regione medesima di  tutte
le restanti funzioni provinciali; 
    4. Si confermano in capo alla Giunta  regionale  le  funzioni  in
materia di classificazione delle opere idrauliche, di  individuazione
del reticolo idrografico, in materia di sbarramenti, di delimitazione
degli abitati da consolidare; 
    5. Con il passaggio delle competenze si prevede  che  i  progetti
delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione,  nonche'  i
progetti delle modifiche di quelle  esistenti,  siano  approvato  con
atto  del  dirigente  della  struttura  regionale   competente   alla
realizzazione  dell'opera.  L'approvazione  del  progetto   viene   a
sostituire  ogni  altro  atto  autorizzatorio,  parere,  nulla  osta,
omologazione e atti di assenso  comunque  denominati  previsti  dalla
normativa  vigente;  con  l'approvazione  del  progetto  e,  pertanto
contestualmente  alla  stessa,  si  rende  necessario  verificare  la
normativa  tecnica  di  riferimento  con  particolare  attenzione  ai
profili idraulici, geologi e  della  sicurezza  sismica.  Per  quanto
concerne  la  sicurezza  sismica   dell'opera   si   fa   riferimento
all'autorizzazione o verifica di cui agli articoli 167,  168,  169  e
170 della legge regionale 10 novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio) a secondo della  fattispecie  interessata;  a
tal  fine  la  struttura  regionale  competente  alla   realizzazione
dell'opera si raccorda con le altre strutture regionali competenti al
rilascio dei provvedimenti; 
    6.  L'omologazione  riguarda  i  progetti   delle   nuove   opere
idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate  da  altri
enti, nonche' delle modifiche di quelle esistenti, sempre  realizzate
da altri enti  e  viene  rilasciata  con  atto  del  dirigente  della
struttura  regionale  territorialmente  competente.  Ai  fini   della
presente   legge   l'omologazione   sostituisce   ogni   altro   atto
autorizzatorio previsto dalla  normativa  vigente  e  consiste  nella
verifica della conformita' del progetto delle opere di cui sopra alla
normativa tecnica di riferimento atta a garantire la funzionalita'  e
l'efficienza dell'opera. L'omologazione in particolare  verifica  che
il progetto rispetti la normativa vigente con particolare riferimento
ai profili idraulici, geologici e della sicurezza sismica; in  questa
fase viene  richiesta  una  verifica  del  progetto  che  attesti  la
sicurezza sismica dell'opera mediante quanto previsto dalla normativa
di settore;  a  tal  fine  la  struttura  regionale  territorialmente
competente si raccorda con le altre strutture regionali competenti al
rilascio dei pareri; 
    7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e  compiti  di
pronto intervento idraulico su tutto il  reticolo  idrografico  e  di
gestione, individuato ai sensi dell'art. 22,  comma  2,  lettera  e),
della legge regionale n. 79/2012 e sulle opere idrauliche di seconda,
terza, quarta e quinta categoria. La  Regione  esercita  altresi'  la
manutenzione ordinaria e  straordinaria  sulle  opere  idrauliche  di
seconda categoria, la  manutenzione  straordinaria  sul  reticolo  di
gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza,  quarta  e
quinta categoria. Il servizio di piena e vigilanza  viene  esercitato
dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui
al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento  sulla  tutela
delle opere idrauliche  di  1ª  e  2ª  categoria  e  delle  opere  di
bonifica), che insistono  sul  reticolo  idrografico  individuato  ai
sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e),  della  legge  regionale  n.
79/2012; 
    8.  La  Regione  acquisisce  le   competenze   in   ordine   alla
determinazione dei canoni di concessione per le aree appartenenti  al
demanio  idrico,  incluse  quelle  prospicienti  le  vie  navigabili,
nonche' tutte le funzioni in ordine alla gestione del demanio  idrico
e al rilascio delle autorizzazioni  e  dei  pareri  di  cui  al  r.d.
523/1904; 
    9.  Si  rende  necessario  definire  un'apposita  disciplina  dei
procedimenti  di  rilascio  delle  concessioni,   nonche'   prevedere
specifici parametri per la determinazione dei  canoni  rimandando  ai
regolamenti la disciplina di dettaglio e lo sviluppo di procedure  di
coordinamento tra i  diversi  soggetti  competenti  al  rilascio  dei
diversi pareri, nulla osta richiesti dalla normativa di  riferimento,
oltre alla previsione di specifiche  forme  di  semplificazione,  sia
delle procedure, sia degli atti; 
    10. Sulla  base  della  normativa  comunitaria  e  nazionale,  la
Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di  pianificazione
nazionale di distretto e regionale,  la  pericolosita'  idraulica  ed
idrogeologica del territorio; 
    11. Vengono confermate  in  capo  alla  Regione  le  funzioni  di
programmazione esercitate mediante  il  documento  operativo  per  la
difesa del suolo che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli
atti della programmazione regionale ed in coerenza con le  previsioni
dell'elenco annuale del programma  triennale  regionale  delle  opere
pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi  comprese  le
opere idrauliche idrogeologiche che, essendo direttamente connesse  e
funzionali alla viabilita' comunale, sono attribuite alla  competenza
dei comuni; 
    12. L'accentramento in capo alla Regione  di  tutte  le  funzioni
amministrative, impone di riconsiderare il ruolo della conferenza per
la  difesa  del  suolo  alla  quale  rimangono  unicamente   funzioni
consultive con particolare riferimento alla materia della bonifica; 
    13. Per quanto riguarda la  materia  delle  risorse  idriche,  la
necessita' di adeguamento della normativa di settore alle  previsioni
di cui alla legge regionale n. 22/2015, ha  suggerito  l'introduzione
di un apposito titolo nel quale disciplinare, in maniera organica, le
competenze gia' esercitate dalla Regione (concernenti  l'approvazione
di regolamenti regionali per  la  riduzione  e  l'ottimizzazione  dei
consumi di acqua erogata per tutti gli usi nonche' la  determinazione
dei canoni di  concessione  per  l'utilizzo  di  acqua  pubblica,  in
attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo 152/2006) unitamente
a quelle che le vengono trasferite e che erano  sinora  svolte  dalla
province stabilendo, a garanzia della completezza del sistema, che la
Regione eserciti tutte le funzioni amministrative, di  programmazione
e pianificazione in  materia  di  tutela  e  gestione  delle  risorse
idriche non riservate dalla normativa nazionale ad altri enti diversi
dalla provincia; 
    14. Tra le competenze acquisite, vi  sono  quelle  inerenti  alla
disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli  concessori  e
autorizzatori, la definizione del quadro conoscitivo per la tutela  e
gestione delle risorse  idriche,  comprensivo  del  censimento  delle
utilizzazioni di cui all'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n.
152/2006, nonche' la programmazione per la gestione sostenibile degli
usi delle acque superficiali e sotterranee; 
    15. Le funzioni di programmazione  per  la  gestione  sostenibile
degli usi delle acque superficiali  e  sotterranee,  sono  esercitate
mediante l'approvazione del documento operativo annuale,  finalizzato
a garantire un'equilibrata distribuzione della  risorsa  disponibile,
che, in attuazione degli  indirizzi  e  obiettivi  degli  atti  della
programmazione regionale, definisce e aggiorna: 
      a)  il  riparto,  su  proiezione  quinquennale,  della  risorsa
disponibile nei vari usi  ed  i  relativi  aggiornamenti  secondo  le
priorita' previste all'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006; 
      b) l'eventuale programma di revisione  delle  utilizzazioni  in
essere, conseguente al censimento delle utilizzazioni; 
      c) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad  uso
plurimo non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per  il
soddisfacimento dei fabbisogni e per la  gestione  sostenibile  della
risorsa  in  coerenza  con  le  previsioni  nell'elenco  annuale  del
programma triennale regionale delle opere pubbliche di  cui  all'art.
128 del decreto legislativo n. 163/2006,  e  in  conformita'  con  le
disposizioni del medesimo articolo. 
    16. E' emersa altresi'  la  necessita'  di  definire  un'apposita
disciplina  dei  procedimenti  di  rilascio  delle   concessioni   di
derivazione di  acque  pubbliche,  come  previsto  dall'art.  96  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
    17. Anche nella  materia  difesa  della  costa  e  degli  abitati
costieri, vengono confermate le funzioni gia' riservate alla  Regione
provvedendo al trasferimento alla  Regione  medesima  delle  restanti
funzioni provinciali; 
    18. In particolare, in analogia alla  materia  della  difesa  del
suolo, vengono  confermate  in  capo  alla  Regione  le  funzioni  di
programmazione esercitate mediante  il  documento  operativo  per  il
recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che, in  attuazione
degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale
ed in coerenza con le previsioni dell'elenco  annuale  del  programma
triennale regionale delle opere pubbliche di  cui  all'art.  128  del
decreto  legislativo  n.  163/2006,  definisce  puntualmente   opere,
interventi e risorse, ivi comprese quelle di manutenzione riguardanti
il territorio di un solo comune la cui progettazione e realizzazione,
previa stipula di  apposita  convenzione,  puo'  essere  delegata  al
comune interessato, in ragione della stretta  connessione  funzionale
con la gestione delle aree del demanio marittimo; 
    19. Al fine di garantire il  costante  aggiornamento  del  quadro
conoscitivo sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia  e
sedimentologia  della  spiaggia  emersa  e  sommersa  viene   inoltre
confermato  il  sistema  informativo  regionale  della  costa,   gia'
introdotto con la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77  (Modifiche
alla legge regionale  11  dicembre  1998,  n.  91.  Disciplina  delle
funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri); 
    20. Per assicurare lo snellimento procedurale ed il coordinamento
delle attivita' tecnico-istruttorie  connesse  o  propedeutiche  alla
realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio alla fascia
costiera, la presente legge rinvia ad  apposita  deliberazione  della
Giunta regionale la definizione delle  modalita'  di  rilascio  delle
autorizzazioni di cui all'art. 109, comma 2, del decreto  legislativo
n. 152/2006, in conformita' alla normativa nazionale di riferimento e
alle relative norme di attuazione, prevedendo che  nell'ambito  della
predetta autorizzazione: 
      a)  sia  valutata  la  sostenibilita'   degli   effetti   sulla
morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia
di recupero e riequilibrio della fascia costiera; 
      b) comprese tutte le autorizzazioni, concessioni,  nulla  osta,
pareri e ogni altro atto di assenso in materia di demanio  marittimo,
nel caso di interventi riguardanti piu' comuni. 
    21. Al fine di garantire l'incolumita' pubblica  e  la  sicurezza
territoriale  e'  disposto,  senza  soluzione  di   continuita',   il
proseguimento dell'attivita' amministrativa delle autorita' di bacino
che  operano  sul  territorio,  previa  intesa,  per   le   autorita'
interregionali, con le altre regioni interessate,  fino  alla  nomina
degli organi delle autorita' di bacino distrettuali di  cui  all'art.
63 del decreto legislativo n. 152/2006; 
    22.  Considerato  il  parere  condizionato  del  Consiglio  delle
autonomie locali, si ritiene  non  accoglibile  la  prima  delle  due
condizioni  formulate  nel  parere  stesso,  in  quanto  la   Regione
acquisisce solo le funzioni non riservate dalla  normativa  nazionale
allo Stato o a enti diversi dalla Regione e dalla Provincia; 
    23. E' necessario garantire l'entrata in  vigore  della  presente
legge dal 1° gennaio 2016,  in  considerazione  della  riacquisizione
delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015,
nelle materie della difesa del suolo, della  gestione  delle  risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  La  Regione  Toscana,  al  fine  di  soddisfare   esigenze   di
salvaguardia ambientale, di tutela del  buon  regime  delle  acque  e
delle risorse  idriche,  di  recupero  e  riequilibrio  della  fascia
costiera, di sicurezza delle popolazioni e di riduzione  del  rischio
per la vita delle persone e la salute umana, provvede alla tutela del
proprio territorio in conformita' ai principi del decreto legislativo
3  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello  Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  e
della normativa comunitaria di riferimento. 
  2.  A  tal  fine  la  presente  legge  disciplina  le   azioni   di
pianificazione, programmazione, progettazione e  realizzazione  degli
interventi per la prevenzione, il  controllo  e  la  manutenzione  in
materia difesa del suolo, in materia di difesa della  costa  e  degli
abitati costieri, in materia  di  tutela  e  gestione  delle  risorse
idriche.