Art. 2
Finalita' della legge e principi generali
1. Questa legge persegue le seguenti finalita' e s'ispira ai
seguenti principi:
a) garantire la riproducibilita', la qualificazione e la
valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio
provinciali per migliorare la qualita' della vita, dell'ambiente e
degli insediamenti;
b) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e
durevole mediante il risparmio del territorio, l'incentivazione delle
tecniche di riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse
territoriali alle ipotesi di mancanza di alternative alla
riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio
esistente;
c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale del territorio
provinciale nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo
e nella crescita e salvaguardia identitaria e culturale locale;
d) accrescere la competitivita' del sistema territoriale
provinciale, anche mediante la semplificazione delle procedure di
pianificazione e di rilascio e accertamento dei titoli abilitativi, e
mediante la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle
procedure urbanistiche ed edilizie;
e) perseguire nel territorio provinciale un sistema di insediamenti
equilibrato, promuovendo la sinergia, l'integrazione e
l'accessibilita' tra i diversi territori;
f) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale avvenga nel rispetto dei principi di' sussidiarieta',
partecipazione e valutazione, assicurando il confronto tra Provincia,
comunita' e comuni, la coerenza delle scelte e l'integrazione e
l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale;
g) perseguire il recupero degli insediamenti esistenti al fine di
riqualificare il paesaggio e di limitare il consumo di suolo, anche
mediante un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei
diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione.