Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini di questa legge s'intende per: 
  a) strumento di pianificazione  del  territorio:  atto  che  regola
nell'interesse collettivo  lo  sviluppo  del  territorio,  in  ambito
provinciale o locale,  e  che  e'  adottato  dalla  Provincia,  dalle
comunita', dai comuni o dagli enti parco e approvato dalla Provincia,
a conclusione di un procedimento amministrativo; 
  b)   consumo   del    suolo:    il    fenomeno    di    progressiva
artificializzazione  dei   suoli,   generato   dalle   dinamiche   di
urbanizzazione  del  territorio,  monitorabili  attraverso  specifici
indici; 
  c) insediamento storico:  area  perimetrata  nel  piano  regolatore
generale (PRG) caratterizzata dalla presenza  prevalente  di  edifici
considerati storici  in  ragione  dell'epoca  di  realizzazione,  dei
valori storico-culturali, delle caratteristiche tipologico-formali  e
delle  relazioni   insediative,   e   che   configurano   un   nucleo
riconoscibile; 
  d) insediamento storico a  carattere  sparso:  edificio  o  edifici
considerati storici che per  datazione,  valore  storico-culturale  e
caratteristiche tipologico-formali sono ascrivibili a quelli  storici
e che, per collocazione singola sul  territorio,  non  consentono  la
perimetrazione di un insediamento storico; 
  e) area urbana consolidata:  insieme  delle  parti  del  territorio
edificato, prossimo all'insediamento storico, riconoscibile per epoca
di costruzione e carattere di compattezza del tessuto urbano; 
  f) area di trasformazione urbanistica: aree individuate nel  PRG  a
fini insediativi o per la realizzazione degli interventi  edificatori
in applicazione della perequazione urbanistica; 
  g) attrezzature e servizi: opere preordinate a migliorare il  grado
di   fruibilita'   sociale   degli   insediamenti,   complessivamente
considerati,   mediante   la   realizzazione   delle   infrastrutture
finalizzate agli usi collettivi e complementari e in particolare alla
residenza, poste a servizio della zona in cui sono collocate; 
  h)  rapporto  ambientale:  parte  della  documentazione  del  piano
territoriale  della  comunita'  (PTC)  e  del   PRG   contenente   le
informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione  strategica
dei piani, relative in particolare  agli  effetti  significativi  che
l'attuazione  dello  strumento  di  pianificazione   del   territorio
proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo  sostenibile,
gli elementi finalizzati alla  verifica  di  coerenza  con  il  piano
urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative  possibili
alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del  PTC  o  del
PRG; 
  i)  manuale   tipologico:   documentazione   del   PTC   contenente
indicazioni tipologiche e formali per  orientare  gli  interventi  di
trasformazione urbanistica ed edilizia  al  fine  di  qualificare  il
paesaggio; 
  j) inquadramento strutturale:  sintesi  interpretativa  del  quadro
conoscitivo  del  territorio  provinciale  e   riferimento   per   la
definizione degli obiettivi e delle strategie da parte del PUP.  Esso
individua le invarianti; 
  k)  invarianti:  elementi   territoriali   che   costituiscono   le
caratteristiche    distintive    dell'ambiente    e    dell'identita'
territoriale, di stabile configurazione o di  lenta  modificazione  e
che sono meritevoli di  tutela  e  valorizzazione  per  garantire  lo
sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti  e
promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale; 
  l) dimensionamento residenziale: quantita' volumetriche insediabili
sul territorio comunale, a fini residenziali, determinate sulla  base
del fabbisogno abitativo e delle condizioni ambientali,  territoriali
e sociali; la verifica considera il ruolo territoriale del comune  di
riferimento, le dinamiche  demografiche  e  insediatine  recenti,  la
disponibilita'  di  edifici  esistenti  e  di  aree  gia'   destinate
all'insediamento, l'incidenza degli alloggi per  il  tempo  libero  e
vacanze e lo stato delle opere di urbanizzazione; 
  m)   carico   insediativo   massimo:   complesso   delle   esigenze
urbanistiche  determinate  dagli  insediamenti   e   dalle   relative
dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, ammissibili in un
determinato territorio in  relazione  al  suolo  disponibile  per  le
trasformazioni e  alla  tutela  e  valorizzazione  delle  invarianti;
costituisce  parametro  di   riferimento   per   il   dimensionamento
residenziale dei PRG; 
  n) aree specificamente destinate  all'insediamento:  aree  che  gli
strumenti di pianificazione  territoriale  destinano  prevalentemente
all'edificazione, quali, ad esempio,  gli  insediamenti  storici,  le
aree residenziali, ricettive,  produttive,  miste,  commerciali,  per
attrezzature e servizi pubblici e le ulteriori  aree  prevalentemente
destinate   all'edificazione,   individuate   dagli   strumenti    di
pianificazione territoriale. Sono aree non  specificamente  destinate
all'insediamento, al contrario, le aree agricole, boscate, a pascolo,
a elevata naturalita'; 
  o) carico urbanistico: effetto prodotto da  un  insediamento  sulle
dotazioni  territoriali,  in  dipendenza  dal  numero  delle  persone
insediate  su  un  determinato  territorio,  funzionale  anche   alla
determinazione degli oneri  di  urbanizzazione  per  il  calcolo  del
contributo di costruzione; 
  p) indici urbanistici: rapporto tra le quantita'  edilizie  ammesse
dal PUP e la superficie del suolo interessata  dalla  trasformazione.
Gli indici possono essere espressi in metri quadrati/metri  quadrati,
per definire la  superficie  lorda  (SUL)  ammessa  sulla  superficie
territoriale  o  fondiaria,  o  in  metri  cubi/metri  quadrati,  per
prescrivere  il   massimo   volume   ammissibile   sulla   superficie
territoriale o del lotto afferente; 
  q) indici urbanistici convenzionali: indici attribuiti agli  ambiti
territoriali in cui e' classificato l'intero territorio comunale  per
l'applicazione della perequazione urbanistica; 
  r)  credito  edilizio:  quantita'  volumetrica   riconosciuta   per
compensare   l'acquisizione   di   aree   assoggettate   a    vincoli
espropriativi o  a  interventi  di'  riqualificazione  urbanistica  e
ambientale o a seguito della rilocalizzazione di  immobili  ricadenti
in aree a elevata  pericolosita'  o  ricadenti  in  aree  soggette  a
vincoli sopravvenuti; 
  s) costruzione: qualsiasi opera avente i caratteri della solidita',
della  stabilita'  ed  immobilizzazione  al  suolo,  anche   mediante
appoggio  o  incorporazione  o  collegamento  fisso  a  un  corpo  di
fabbrica,  indipendentemente  dai  materiali  impiegati  per  la  sua
realizzazione, dalla sua destinazione e  dal  fatto  che  costituisca
volume urbanistico. Costituiscono costruzione, oltre agli  edifici  e
ai fabbricati, anche pertinenziali, i  muri  e  gli  altri  manufatti
rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici; 
  t) edificio o fabbricato: qualsiasi manufatto che origina un volume
edilizio o una superficie coperta; 
  u) unita' edilizia: unita' organica costituita da un edificio, o da
parte  di  un  edificio,  realizzato  e  trasformato  con  interventi
unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi  e
funzionali necessari alla sua utilizzazione,  e  le  sue  pertinenze,
anche scoperte, funzionalmente e catastalmente connesse. Nel caso  di
un insieme di piu' edifici in aderenza ciascuna porzione autonoma per
tipologia - da terra a tetto - e funzione rispetto a  quelle  attigue
e' identificabile come edificio e da'  luogo  a  una  propria  unita'
edilizia. Due edifici aderenti costruiti originariamente come  unita'
edilizie indipendenti e organicamente connessi  dal  punto  di  vista
architettonico, funzionale e distributivo sono  considerati  un'unica
unita' edilizia; 
  v) unita' immobiliare: minima porzione di  unita'  edilizia  con  o
senza aree di pertinenza, in grado di  assolvere  autonomamente  alle
funzioni per le quali e' destinata catastalmente; 
  w) infrastrutture: costruzioni, diverse dagli  edifici,  che  hanno
sviluppo  prevalentemente   lineare   e   caratteri   funzionali   di
connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture: 
  1) le infrastrutture per la mobilita' quali,  ad  esempio,  strade,
percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie,  tramvie
e altri sistemi per la mobilita' di persone o merci; 
  2) le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, cioe'
gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalita' e
la qualita' igienico-insediativa degli insediamenti; 
  x) impianto: manufatto stabile, che si configura nel  complesso  di
macchine e attrezzature tecnologiche necessarie allo  svolgimento  di
attivita'  o  alla  fornitura  di  servizi,  non  assimilabile  a  un
edificio; 
  y) volume tecnico: volume strettamente necessario  a  contenere  le
parti degli  impianti  tecnici  che  non  possono,  per  esigenze  di
funzionalita'  degli  impianti  stessi,  trovare  luogo   nel   corpo
dell'edificio; 
  z) opere di infrastrutturazione del  territorio:  infrastrutture  e
ogni altro impianto o costruzione necessari o utili allo  svolgimento
delle funzioni insediative elementari e delle relazioni territoriali.
Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla  prestazione  di
servizi pubblici essenziali; 
  aa) edificio incongruo: costruzione o intervento di  trasformazione
del  territorio  che,  per   dimensioni   planivolumetriche   o   per
caratteristiche  tipologiche  e  funzionali  incongrue  rispetto   al
contesto  in  cui  si  colloca,  e  tali  da   non   consentirne   la
riqualificazione, altera  in  modo  permanente  l'identita'  storica,
culturale o paesaggistica dei luoghi.