Art. 3
Definizioni
1. Ai fini di questa legge s'intende per:
a) strumento di pianificazione del territorio: atto che regola
nell'interesse collettivo lo sviluppo del territorio, in ambito
provinciale o locale, e che e' adottato dalla Provincia, dalle
comunita', dai comuni o dagli enti parco e approvato dalla Provincia,
a conclusione di un procedimento amministrativo;
b) consumo del suolo: il fenomeno di progressiva
artificializzazione dei suoli, generato dalle dinamiche di
urbanizzazione del territorio, monitorabili attraverso specifici
indici;
c) insediamento storico: area perimetrata nel piano regolatore
generale (PRG) caratterizzata dalla presenza prevalente di edifici
considerati storici in ragione dell'epoca di realizzazione, dei
valori storico-culturali, delle caratteristiche tipologico-formali e
delle relazioni insediative, e che configurano un nucleo
riconoscibile;
d) insediamento storico a carattere sparso: edificio o edifici
considerati storici che per datazione, valore storico-culturale e
caratteristiche tipologico-formali sono ascrivibili a quelli storici
e che, per collocazione singola sul territorio, non consentono la
perimetrazione di un insediamento storico;
e) area urbana consolidata: insieme delle parti del territorio
edificato, prossimo all'insediamento storico, riconoscibile per epoca
di costruzione e carattere di compattezza del tessuto urbano;
f) area di trasformazione urbanistica: aree individuate nel PRG a
fini insediativi o per la realizzazione degli interventi edificatori
in applicazione della perequazione urbanistica;
g) attrezzature e servizi: opere preordinate a migliorare il grado
di fruibilita' sociale degli insediamenti, complessivamente
considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture
finalizzate agli usi collettivi e complementari e in particolare alla
residenza, poste a servizio della zona in cui sono collocate;
h) rapporto ambientale: parte della documentazione del piano
territoriale della comunita' (PTC) e del PRG contenente le
informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica
dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che
l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio
proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile,
gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano
urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili
alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PTC o del
PRG;
i) manuale tipologico: documentazione del PTC contenente
indicazioni tipologiche e formali per orientare gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di qualificare il
paesaggio;
j) inquadramento strutturale: sintesi interpretativa del quadro
conoscitivo del territorio provinciale e riferimento per la
definizione degli obiettivi e delle strategie da parte del PUP. Esso
individua le invarianti;
k) invarianti: elementi territoriali che costituiscono le
caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identita'
territoriale, di stabile configurazione o di lenta modificazione e
che sono meritevoli di tutela e valorizzazione per garantire lo
sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e
promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale;
l) dimensionamento residenziale: quantita' volumetriche insediabili
sul territorio comunale, a fini residenziali, determinate sulla base
del fabbisogno abitativo e delle condizioni ambientali, territoriali
e sociali; la verifica considera il ruolo territoriale del comune di
riferimento, le dinamiche demografiche e insediatine recenti, la
disponibilita' di edifici esistenti e di aree gia' destinate
all'insediamento, l'incidenza degli alloggi per il tempo libero e
vacanze e lo stato delle opere di urbanizzazione;
m) carico insediativo massimo: complesso delle esigenze
urbanistiche determinate dagli insediamenti e dalle relative
dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, ammissibili in un
determinato territorio in relazione al suolo disponibile per le
trasformazioni e alla tutela e valorizzazione delle invarianti;
costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento
residenziale dei PRG;
n) aree specificamente destinate all'insediamento: aree che gli
strumenti di pianificazione territoriale destinano prevalentemente
all'edificazione, quali, ad esempio, gli insediamenti storici, le
aree residenziali, ricettive, produttive, miste, commerciali, per
attrezzature e servizi pubblici e le ulteriori aree prevalentemente
destinate all'edificazione, individuate dagli strumenti di
pianificazione territoriale. Sono aree non specificamente destinate
all'insediamento, al contrario, le aree agricole, boscate, a pascolo,
a elevata naturalita';
o) carico urbanistico: effetto prodotto da un insediamento sulle
dotazioni territoriali, in dipendenza dal numero delle persone
insediate su un determinato territorio, funzionale anche alla
determinazione degli oneri di urbanizzazione per il calcolo del
contributo di costruzione;
p) indici urbanistici: rapporto tra le quantita' edilizie ammesse
dal PUP e la superficie del suolo interessata dalla trasformazione.
Gli indici possono essere espressi in metri quadrati/metri quadrati,
per definire la superficie lorda (SUL) ammessa sulla superficie
territoriale o fondiaria, o in metri cubi/metri quadrati, per
prescrivere il massimo volume ammissibile sulla superficie
territoriale o del lotto afferente;
q) indici urbanistici convenzionali: indici attribuiti agli ambiti
territoriali in cui e' classificato l'intero territorio comunale per
l'applicazione della perequazione urbanistica;
r) credito edilizio: quantita' volumetrica riconosciuta per
compensare l'acquisizione di aree assoggettate a vincoli
espropriativi o a interventi di' riqualificazione urbanistica e
ambientale o a seguito della rilocalizzazione di immobili ricadenti
in aree a elevata pericolosita' o ricadenti in aree soggette a
vincoli sopravvenuti;
s) costruzione: qualsiasi opera avente i caratteri della solidita',
della stabilita' ed immobilizzazione al suolo, anche mediante
appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di
fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua
realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca
volume urbanistico. Costituiscono costruzione, oltre agli edifici e
ai fabbricati, anche pertinenziali, i muri e gli altri manufatti
rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici;
t) edificio o fabbricato: qualsiasi manufatto che origina un volume
edilizio o una superficie coperta;
u) unita' edilizia: unita' organica costituita da un edificio, o da
parte di un edificio, realizzato e trasformato con interventi
unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e
funzionali necessari alla sua utilizzazione, e le sue pertinenze,
anche scoperte, funzionalmente e catastalmente connesse. Nel caso di
un insieme di piu' edifici in aderenza ciascuna porzione autonoma per
tipologia - da terra a tetto - e funzione rispetto a quelle attigue
e' identificabile come edificio e da' luogo a una propria unita'
edilizia. Due edifici aderenti costruiti originariamente come unita'
edilizie indipendenti e organicamente connessi dal punto di vista
architettonico, funzionale e distributivo sono considerati un'unica
unita' edilizia;
v) unita' immobiliare: minima porzione di unita' edilizia con o
senza aree di pertinenza, in grado di assolvere autonomamente alle
funzioni per le quali e' destinata catastalmente;
w) infrastrutture: costruzioni, diverse dagli edifici, che hanno
sviluppo prevalentemente lineare e caratteri funzionali di
connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture:
1) le infrastrutture per la mobilita' quali, ad esempio, strade,
percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie, tramvie
e altri sistemi per la mobilita' di persone o merci;
2) le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, cioe'
gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalita' e
la qualita' igienico-insediativa degli insediamenti;
x) impianto: manufatto stabile, che si configura nel complesso di
macchine e attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento di
attivita' o alla fornitura di servizi, non assimilabile a un
edificio;
y) volume tecnico: volume strettamente necessario a contenere le
parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di
funzionalita' degli impianti stessi, trovare luogo nel corpo
dell'edificio;
z) opere di infrastrutturazione del territorio: infrastrutture e
ogni altro impianto o costruzione necessari o utili allo svolgimento
delle funzioni insediative elementari e delle relazioni territoriali.
Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di
servizi pubblici essenziali;
aa) edificio incongruo: costruzione o intervento di trasformazione
del territorio che, per dimensioni planivolumetriche o per
caratteristiche tipologiche e funzionali incongrue rispetto al
contesto in cui si colloca, e tali da non consentirne la
riqualificazione, altera in modo permanente l'identita' storica,
culturale o paesaggistica dei luoghi.