(Pubblicata   nel   Numero   Straordinario   n.   2   al   Bollettino
Ufficiale della  Regione  Trentino-Alto  Adige n.  52/I-II   del   30
                           dicembre 2015) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modificazioni dell'art. 15 della legge provinciale 30 dicembre  2014,
  n. 14, dell'art. 12 della legge provinciale 27  dicembre  2012,  n.
  25, e  altre  disposizioni  in  materia  di  agevolazioni  relative
  all'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  1. All'art.  15  della  legge  provinciale  n.  14  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2 e nell'alinea del comma 3 le parole: «e per i  tre
successivi» sono soppresse; 
    b) il comma 6 e' abrogato. 
  2. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16,  comma  l,
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  revisione,  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali) e' ridotta di 1,60 punti percentuali. 
  3. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16,  comma  1,
del decreto legislativo n. 446  del  1997  e'  ulteriormente  ridotta
delle seguenti misure, tra loro alternative; 
    a) di 0,20 punti percentuali per  i  soggetti  passivi  che  alla
chiusura  del  singolo  periodo  d'imposta   presentano   un   valore
complessivo delle unita' lavorative annue (ULA) di addetti  impiegati
sul territorio provinciale  pari  ad  almeno  il  95  per  cento  del
medesimo parametro relativo  al  periodo  d'imposta  precedente;  per
addetti  si  intendono,  oltre  ai  lavoratori  dipendenti  a   tempo
indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci  attivi
e  i  collaboratori  familiari  regolarmente  iscritti   alle   forme
previdenziali che partecipano all'attivita' dell'impresa; 
    b) di 2,30 punti percentuali per  i  soggetti  passivi  che  alla
chiusura  del  singolo  periodo  d'imposta  presentano,  rispetto  al
periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per  cento
delle unita' lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a  tempo
indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante  dalla
conferma di contratti di apprendistato  e  dalla  stabilizzazione  di
rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti; 
    c) di 0,70 punti percentuali  per i  soggetti  passivi  che  alla
chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui
alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti
collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione
dell'orario di lavoro dei  lavoratori  che  raggiungono  i  requisiti
minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi  alla  data
di stipulazione dell'accordo collettivo - la  contestuale  assunzione
di giovani che  non  abbiano  piu'  di  trentacinque  anni  di  eta';
l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale
positivo. 
  4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b),
si tiene conto dei criteri di misurazione  della  base  occupazionale
ricavabili dall'art. 11, comma 4-bis 2, e comma 4-quater, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti  multimpianto
verificano il parametro previsto dal comma 3,  lettera  b),  su  base
nazionale, purche' il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia
rispettato nel territorio provinciale. 
  5. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015 l'aliquota  dell'IRAP  stabilita  dall'art.  16,  comma
1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' ridotta
di 1,22 punti percentuali. 
  6. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015, ai soggetti  passivi  e'  riconosciuta  una  deduzione
dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi  salariali,  erogati
ai  dipendenti  del  settore  privato,  concretamente  legati   negli
specifici contesti produttivi all'incremento della produttivita',  in
attuazione  di   accordi   o   contratti   collettivi   aziendali   o
territoriali.  Tale  deduzione  e'  aggiuntiva  rispetto   a   quella
spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo
del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta  giorni
dall'entrata in vigore di questa legge,  la  Giunta  provinciale  con
propria deliberazione stabilisce: 
    a) il limite di importo complessivo  degli  incrementi  salariali
deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui; 
    b)  ogni  altra  disposizione   necessaria   per   l'applicazione
dell'agevolazione,  ivi  comprese  le  condizioni   di   accesso   al
beneficio. 
  7. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015 ai soggetti passivi e' riconosciuta la deduzione  dalla
base imponibile dell'IRAP del costo del  lavoro  relativo  a  ciascun
lavoratore stagionale impiegato  per  almeno  centoventi  giorni  nel
predetto periodo d'imposta. La deduzione  spetta  per  la  parte  del
costo del personale eventualmente  non  gia'  deducibile  dalla  base
imponibile IRAP ai sensi della normativa statale. 
  8. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite
dall'art. 16,  comma  1  e  comma  1-bis,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento. 
  9. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2016 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP  stabilita
dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n.  446  del  1997  e'
ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative: 
    a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che  alla  chiusura
del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo  delle
unita' lavorative  annue  (ULA)  di  lavoratori  dipendenti  a  tempo
indeterminato  e  a  tempo  determinato  impiegati   nel   territorio
provinciale pari ad almeno il 95 per  cento  del  medesimo  parametro
relativo  al  periodo  d'imposta  precedente  e   attuano   contratti
collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione
dell'orario di lavoro dei  lavoratori  che  raggiungono  i  requisiti
minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla  data
di stipulazione dell'accordo collettivo - la  contestuale  assunzione
di giovani che non abbiano piu' di trentacinque anni;  l'agevolazione
opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo; 
    b) dello 0,68 per cento per i soggetti passivi che alla  chiusura
del  singolo  periodo  d'imposta  presentano,  rispetto  al   periodo
d'imposta precedente, un  incremento  almeno  pari  a  cinque  unita'
lavorative   annue   (ULA)   di   lavoratori   dipendenti   a   tempo
indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di  rapporti  di
lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti  con
contratto di lavoro  stagionale  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  29,
lettera b), della legge  28  giugno  2012,  n.  92  (Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita),  impiegati  nel   territorio   provinciale   nel   periodo
d'imposta; 
    c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi  che  alla  chiusura
del  singolo  periodo  d'imposta  presentano,  rispetto  al   periodo
d'imposta precedente, un incremento superiore al 5  per  cento  delle
unita' lavorative  annue  (ULA)  di  lavoratori  dipendenti  a  tempo
indeterminato,  anche  derivante  dalla  conferma  di  contratti   di
apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro  a  tempo
determinato preesistenti, o di lavoratori assunti  con  contratto  di
lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera  b),  della
legge n. 92  del  2012,  impiegati  nel  territorio  provinciale  nel
periodo d'imposta. 
  10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b)
e  c),  si  tiene  conto  dei  criteri  di  misurazione  della   base
occupazionale  ricavabili  dall'art.  11,  comma  4-bis,  2  e  comma
4-quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. 
  11. Per il periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31
dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite
dall'art. 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del  decreto  legislativo
n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento. 
  12. Nel comma 2.1 dell'art. 12 della legge provinciale  n.  25  del
2012 le parole: «apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi  6  e
7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «apparecchi da gioco di cui  all'art.  110,  comma  6,  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773». 
  13. Per il periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31
dicembre 2015 e' riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi  una
detrazione dell'IRAP dovuta alla  Provincia  pari  al  50  per  cento
dell'importo dei contributi dagli stessi versati  nel  corrispondente
periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarieta' costituito ai
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148
(Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 
  14. Se non e' possibile beneficiare, in tutto  o  in  parte,  della
detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta  dovuta
alla Provincia nel periodo d'imposta in cui e'  stato  effettuato  il
versamento dei contributi al fondo, la quota  eccedente  puo'  essere
detratta nel periodo d'imposta successivo.  Con  deliberazione  della
Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13  e
di questo comma.