(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2015) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'art. 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attivita' produttive. 1. All'art. 15 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 e nell'alinea del comma 3 le parole: «e per i tre successivi» sono soppresse; b) il comma 6 e' abrogato. 2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma l, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione, degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' ridotta di 1,60 punti percentuali. 3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative; a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unita' lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attivita' dell'impresa; b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unita' lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti; c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano piu' di trentacinque anni di eta'; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo. 4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'art. 11, comma 4-bis 2, e comma 4-quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purche' il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale. 5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' ridotta di 1,22 punti percentuali. 6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi e' riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttivita', in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione e' aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce: a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui; b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio. 7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi e' riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non gia' deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale. 8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'art. 16, comma 1 e comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento. 9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative: a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unita' lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano piu' di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo; b) dello 0,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a cinque unita' lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta; c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unita' lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. 10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) e c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'art. 11, comma 4-bis, 2 e comma 4-quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. 11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'art. 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento. 12. Nel comma 2.1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» sono sostituite dalle seguenti: «apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773». 13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e' riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarieta' costituito ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 14. Se non e' possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui e' stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente puo' essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.