Art. 2 
 
           Disposizioni relative all'addizionale regionale 
            all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
 
  1. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017, ai soggetti  passivi  aventi
un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 20.000 euro
e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 dello  Statuto  speciale,  una
deduzione dalla base imponibile di 20.000 euro. 
  2. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017  la  deduzione  prevista  dal
comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un  reddito  imponibile
ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 20.000 euro. 
  3. Alla copertura delle minori entrate derivanti  dall'applicazione
di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella
C.