Art. 2 Disposizioni relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 1. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 20.000 euro e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 20.000 euro. 2. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017 la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 20.000 euro. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella C.