Art. 3 
Integrazione dell'art. 4  (Istituzione  della  tassa  automobilistica
  provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. 
  1. Dopo comma 3-ter dell'art. 4 della legge provinciale n.  10  del
1998 e' inserito il seguente: 
  «3-quater.  Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  possono
essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione  di  controlli
preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi  e
i limiti in cui il costo di esazione e' assunto dalla Provincia.». 
  2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo
si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.