Art. 4 Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979), e dell'art. 18 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. 1. Nel comma 3 dell'art. 9-quater della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: «dall'1 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2018». 2. Nel comma 1 dell'art. 27-bis della legge provinciale di contabilita' 1979, dopo le parole: «le variazioni di bilancio occorrenti» e' inserita la seguente: «anche». 3. Nel primo comma dell'art. 59 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: «e di somme dovute a titolo di espropriazione e di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri)» sono sostituite dalle seguenti: «e di somme dovute a qualsiasi titolo in relazione a procedimenti di espropriazione o di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale». 4. Dopo l'art. 81-ter della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente: «Art. 81-quater. (Acquisizione al bilancio provinciale di somme depositate presso il tesoriere provinciale per le indennita' dovute ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sull'espropriazione per pubblica utilita'). - 1. In applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, le somme depositate presso la tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale n. 31 del 1972 e non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore del presente articolo sono acquisite al bilancio provinciale 2016, comprensive degli interessi maturati. Dalla data di acquisizione al bilancio provinciale le predette somme non producono ulteriori interessi. Ai fini dell'applicazione dell'art. 59, primo comma, l'entita' della somma dovuta al beneficiario e' determinata con esclusivo riferimento al capitale.». 5. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 2014 e' abrogato. 6. Il primo comma dell'art. 59 della legge provinciale di contabilita' 1979, come modificato dal comma 3, si applica anche alle somme dovute a qualsiasi titolo in relazione ai procedimenti di espropriazione o di occupazione temporanea di cui al medesimo articolo, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore di questa legge. 7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attivita' economiche con il suo bilancio. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.