Art. 3 
 
      Modifiche all'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2004 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge regionale  n.  25/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell'art. 1 della legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria  2007)   e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  "FI.L.S.E.  S.p.a."   e'
autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti  nell'ambito
della  programmazione  comunitaria  antecedentemente  al  periodo  di
programmazione 2007-2013. Tali risorse sono  utilizzate  per  erogare
contributi  o  sottoscrivere  prestiti  subordinati  a  condizioni  e
modalita'  compatibili  con  quanto  previsto  dalle  istruzioni   di
vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ai fini  della  computabilita'
nel patrimonio di vigilanza di primo livello, su richiesta e a favore
di confidi liguri gia' assegnatari dei fondi e  soggetti  all'obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo
n.  385/1993  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ovvero,
nell'ambito dei progetti di aggregazione di cui all'art. 1, di  altro
confidi soggetto al medesimo obbligo di iscrizione.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale  n.  25/2004  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «nell'elenco
speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui  all'art.  107
del decreto legislativo n. 385/1993» sono sostituite dalle  seguenti:
«nell'albo degli intermediari finanziari  di  cui  all'art.  106  del
decreto  legislativo  n.  385/1993  e  successive   modificazioni   e
integrazioni».