(Pubblicata nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
             Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1.  La  Regione,  in  coerenza  con  i  principi  costituzionali  e
statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle
nazioni  unite  e  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  le
risoluzioni e i programmi dell'Unione  europea,  riconosce  che  ogni
forma e grado di violenza contro le donne basata  sul  genere  e  nei
confronti di persone  a  motivo  del  loro  orientamento  sessuale  e
identita' di genere, costituisce una violazione  dei  diritti  umani,
della dignita' personale, della liberta' e sicurezza individuale, una
lesione dell'integrita' e della  salute  fisica  e  psichica  ed  una
limitazione al diritto ad una cittadinanza piena. 
  2. La Regione inoltre: 
    a) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed
i  minori  esercitata  sia  in  ambito  domestico,  sia   in   ambito
extrafamiliare, sia in  ambito  sociale  e  lavorativo,  compresa  la
tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i  matrimoni  forzati,
le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra  forma  e
grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1; 
    b) sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma
di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita; 
    c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura  delle
donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita; 
    d)  promuove  una  cultura  di   rispetto   dei   diritti   umani
fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati
nelle scuole di ogni ordine e grado. 
  3. Le azioni previste dalla  presente  legge  nei  confronti  delle
donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i  tempi  della
donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna
discriminazione  legata  all'identita'  di  genere,  all'orientamento
sessuale,  all'eta',  all'etnia,   alla   lingua,   alla   religione,
all'orientamento  politico,   alle   condizioni   di   salute,   alla
disabilita',  alla  condizione  economica  ed   a   qualunque   altra
condizione potenzialmente discriminante.