Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della liberta', sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima; c) genere: ruoli, comportamenti, attivita' ed attributi che una determinata societa' considera appropriati per donne e uomini; d) violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in quanto appartenenti al genere femminile; e) tratta: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza con la forza di persone ai fini di sfruttamento, che comprende lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati; f) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a) e b); g) stalking: il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumita'; h) identita' di genere: la percezione della propria identita' sessuale; i) orientamento sessuale: la caratteristica che contribuisce a formare l'identita' sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione; l) violenza assistita: l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori. 2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera l) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.