Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
    a) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti
umani e una forma  di  discriminazione  specifica  contro  le  donne,
comprendente tutti gli  atti  di  violenza  fondati  sul  genere  che
provocano o sono suscettibili di  provocare  danni  o  sofferenze  di
natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce
di compiere tali atti, la  coercizione  o  la  privazione  arbitraria
della liberta', sia nella vita pubblica, che nella vita privata; 
    b)  violenza  domestica:  tutti  gli  atti  di  violenza  fisica,
sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della
famiglia o del nucleo  familiare  o  in  condizioni  assimilate  alle
precedenti  o  tra  attuali   o   precedenti   coniugi   o   partner,
indipendentemente dal fatto che l'autore di  tali  atti  condivida  o
abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima; 
    c) genere: ruoli, comportamenti, attivita' ed attributi  che  una
determinata societa' considera appropriati per donne e uomini; 
    d) violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza
diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce  le  donne  in
quanto appartenenti al genere femminile; 
    e) tratta:  il  reclutamento,  il  trasporto,  il  trasferimento,
l'alloggio o l'accoglienza  con  la  forza  di  persone  ai  fini  di
sfruttamento, che comprende lo  sfruttamento  della  prostituzione  o
altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati; 
    f) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce  gli  atti  o  i
comportamenti di cui alle lettere a) e b); 
    g) stalking: il comportamento  intenzionalmente  e  ripetutamente
minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per
la propria incolumita'; 
    h) identita' di genere: la  percezione  della  propria  identita'
sessuale; 
    i) orientamento sessuale: la caratteristica  che  contribuisce  a
formare l'identita' sessuale, indica il genere e  le  caratteristiche
sessuali oggetto di attrazione; 
    l) violenza assistita: l'esperienza, da parte del bambino o della
bambina, di qualsiasi forma di  maltrattamento  compiuto,  attraverso
atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica,
su  figure  di  riferimento  o   su   altre   figure   affettivamente
significative, adulte o minori. 
  2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1,  lettera
l) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche
in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.