Art. 5 Tavolo di coordinamento permanente regionale 1. Presso la Giunta regionale e' istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e del centro esperto sanitario di cui all'art. 19, quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze. 2. Con cadenza almeno semestrale, il tavolo di coordinamento prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, degli enti pubblici e privati, dei sindacati confederali, delle equipes multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, nonche' delle associazioni ed organizzazioni del privato sociale operanti nel settore del contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne. 3. La struttura regionale competente in materia di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali. 4. Il regolamento di cui all'art. 25 individua le istituzioni, gli enti, i servizi e le organizzazioni chiamati a far parte del tavolo di coordinamento regionale, nonche' le modalita' organizzative di lavoro.