Art. 5 
 
            Tavolo di coordinamento permanente regionale 
 
  1.  Presso  la  Giunta  regionale  e'  istituito   il   tavolo   di
coordinamento permanente regionale  dei  centri  antiviolenza  e  del
centro esperto sanitario di cui all'art. 19, quale sede di confronto,
scambio di informazioni e condivisione di esperienze. 
  2. Con  cadenza  almeno  semestrale,  il  tavolo  di  coordinamento
prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni,
degli enti pubblici  e  privati,  dei  sindacati  confederali,  delle
equipes multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso  e
maltrattamento   sui   minori,   nonche'   delle   associazioni    ed
organizzazioni del privato sociale operanti nel settore del contrasto
ad ogni forma di violenza sulle donne. 
  3. La struttura regionale competente in materia di  interventi  per
il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al  tavolo
di coordinamento il supporto amministrativo necessario  e  garantisce
il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle  altre  strutture
regionali. 
  4. Il regolamento di cui all'art. 25 individua le istituzioni,  gli
enti, i servizi e le organizzazioni chiamati a far parte  del  tavolo
di coordinamento regionale, nonche'  le  modalita'  organizzative  di
lavoro.