(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                     della Regione Toscana n. 10 
                          del 9 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), n) o) e z), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme  in  materia
di artigianato e semplificazione degli adempimenti  amministrativi  a
carico delle imprese artigiane); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 1° dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale,  favorevole  con  condizioni,  della
Prima commissione consiliare espresso nella seduta  del  10  dicembre
2015; 
 
                          Considerato che: 
 
  1. Il sistema di promozione economica a  sostegno  delle  attivita'
produttive e di supporto al processo di internazionalizzazione  delle
imprese, attualmente vigente nell'ordinamento regionale  toscano,  e'
delineato dalla legge regionale 14 aprile  1997,  n.  28  (Disciplina
delle attivita' di promozione economica delle risorse  toscane  e  di
supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi
dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale  e
turismo). Con la successiva legge regionale 28  gennaio  2000,  n.  6
(Costituzione dell'Agenzia  di  promozione  economica  della  Toscana
«APET»), in accordo con il sistema camerale e con  gli  enti  statali
competenti, e' stata  istituita  l'Agenzia  regionale  di  promozione
economica  (APET)   quale   soggetto   unitario   che   realizza   il
coordinamento operativo e la gestione delle attivita'  di  promozione
economica. 
  2. Nel corso degli ultimi quindici anni il sistema della promozione
economica ha registrato una serie di evoluzioni e  modificazioni:  le
crescenti esigenze di  politiche  di  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, il mutato rapporto con  gli  enti  nazionali  del  settore,
l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e l'Ente nazionale
per il turismo (ENIT), la riforma del sistema camerale  in  corso  di
attuazione. 
  3. Alla luce di questi cambiamenti si e' reso necessario rivisitare
il quadro legislativo in  modo  da  consentire  la  razionalizzazione
dell'azione regionale e  l'efficientamento  delle  risorse  destinate
alla promozione. 
  4. Al fine di ricondurre a uno strumento unitario la programmazione
regionale delle attivita' di promozione economica e turistica,  viene
prevista  l'abrogazione  della   legge   regionale   n.   28/1997   e
l'approvazione  di  un  piano  annuale  nel  quale  confluiranno   le
strategie della Regione nei diversi ambiti di intervento:  promozione
dell'immagine    complessiva    della    Toscana,    iniziative    di
internazionalizzazione,   promozione   dell'offerta    turistica    e
attrazione degli investimenti. 
  5. Al fine  di  rafforzare  la  funzione  regionale  di  promozione
turistica, tenendo conto del mutato quadro istituzionale che vede  la
Regione configurarsi quale unico soggetto titolare della funzione  di
promozione  nel  settore  del  turismo,  viene  abrogata   la   legge
istitutiva  dell'APET  e  si  costituisce  l'Agenzia   regionale   di
promozione turistica. 
  6. Per l'attuazione della riforma dell'APET e' necessario prevedere
un breve periodo transitorio per con  sentire  lo  svolgimento  delle
operazioni  preliminari  al  trasferimento  delle  funzioni   e   del
personale alla Regione. 
  7. Al fine  di  coordinare  con  il  nuovo  impianto  normativo  la
previsione della legge regionale n. 53/2008, relativa alla promozione
dell'artigianato artistico e tradizionale toscano, viene  riformulato
l'art. 21 di tale legge. 
  8.  Il  parere  istituzionale  della  Prima  commissione  e'  stato
sostanzialmente accolto ed  e'  stato  adeguato  conseguentemente  il
testo della presente legge. 
  9. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge disciplina l'attivita' di promozione economica
realizzata  dalla  Regione  in  favore  delle  risorse  territoriali,
economiche  e  produttive  della  Toscana  e   dispone   la   riforma
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana  (APET)  istituita
con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione  dell'Agenzia
di promozione economica della Toscana «APET»).