Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro  edilizio
finalizzata alla protezione dello stesso  dagli  agenti  atmosferici,
costituita da una struttura portante e da un manto di  copertura;  la
copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al  materiale
usato per  la  struttura  o  per  il  manto  superficiale,  sia  alla
configurazione strutturale come ad esempio a  tetto,  a  terrazza,  a
cupola; 
    b) copertura calpestabile: la porzione di copertura,  accessibile
in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in
grado di sostenere sia il peso  delle  persone  che  degli  eventuali
materiali  depositati,  conformi  a  quelli  indicati   nel   decreto
ministeriale infrastrutture 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per
le costruzioni), tabella 3.1.II categoria H; 
    c) percorso  di  accesso  alla  copertura:  il  tragitto  che  un
operatore deve compiere internamente od esternamente al manufatto per
raggiungere il punto di accesso alla copertura; 
    d) accesso alla copertura: il punto,  raggiungibile  mediante  un
percorso prioritariamente da uno spazio interno comune, in  grado  di
consentire il  trasferimento  in  sicurezza  di  un  operatore  e  di
eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura; 
    e)  transito  ed  esecuzione  di  lavori  sulla   copertura:   la
possibilita' di spostamento e di lavoro in sicurezza  sulla  porzione
di  copertura  oggetto   dell'intervento,   atta   a   garantire   la
raggiungibilita' di tutte le sue componenti a fini manutentivi; 
    f) elaborato tecnico della copertura (di seguito denominato ETC):
il documento tecnico, con i contenuti di cui all'art.  6,  contenente
indicazioni  progettuali,  prescrizioni  tecniche,  documentazione  e
quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della  protezione
dai rischi per caduta dall'alto a cui sono  esposti  i  soggetti  che
devono eseguire  lavori  di  manutenzione  riguardanti  la  copertura
nonche' i soggetti che per qualsiasi altro motivo debbano accedere  e
transitare in copertura; 
    g) sistema di protezione contro le cadute dall'alto:  il  sistema
di  protezione  idoneo  per  l'uso  specifico   e   comprendente   un
dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e un
sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o piu' dispositivi  di
ancoraggio puntuali  o  lineari  quali  linee  rigide  o  flessibili,
conformi alle norme tecniche di riferimento; 
    h) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o
componenti contenente uno o piu' punti  di  ancoraggio  destinato  ad
essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema  di
protezione individuale contro le  cadute  dall'alto  quali  ancoraggi
puntuali, ancoraggi lineari, ganci di sicurezza per tetti,  che  puo'
essere: 
      1)  installato  permanentemente  nelle  opere,  fisso   e   non
trasportabile ancorche'  taluni  componenti  del  dispositivo  o  del
sistema siano rimovibili, tipo avvitati ad un supporto; 
      2) installato non  permanentemente  nelle  opere,  amovibile  e
trasportabile in  quanto  portato  in  loco  e  messo  in  opera  dal
lavoratore e da rimuovere  ad  opera  dello  stesso  al  termine  del
lavoro; 
    i)  dispositivo  di  protezione  collettiva  contro   le   cadute
dall'alto permanente: dispositivi ed ausili di  carattere  collettivo
in dotazione  fissa  all'opera  che  consente  di  far  operare  piu'
lavoratori  contemporaneamente  quali  parapetti  permanenti  e  reti
anticaduta; 
    j)  dispositivo  di  protezione  collettiva  contro   le   cadute
dall'alto  non  permanente:  dispositivi  ed  ausili   di   carattere
collettivo avente  funzione  di  impedire  la  caduta  dall'alto  del
lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed inclinate,  o  ridurre
il livello di energia trasmesso al  lavoratore  nell'urto  contro  il
sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate, da allestire  per
il tempo necessario  all'effettuazione  di  lavori  in  quota,  quali
parapetti provvisori e reti di sicurezza; 
    k) dispositivo di protezione individuale (DPI) contro  le  cadute
dall'alto: il dispositivo, comprendente una imbracatura per il corpo,
un  sottosistema  di  collegamento,  quali  assorbitori  di  energia,
connettori, cordini, dispositivi retrattili, nonche' ogni complemento
o  accessorio,  atto  ad  assicurare  una  persona  ad  un  punto  di
ancoraggio  in  modo  da  prevenire  o  arrestare  in  condizioni  di
sicurezza una caduta dall'alto; 
    l) ancoraggio puntuale: ancoraggio il  cui  collegamento  con  il
sistema di protezione individuale dalle cadute e'  realizzato  su  un
punto non scorrevole; 
    m) ancoraggio lineare: ancoraggio in cui il collegamento  con  il
sistema di protezione individuale dalle cadute e' realizzato  su  una
linea flessibile o rigida ed e' scorrevole sulla stessa; 
    n) manutenzione: combinazione di  tutte  le  azioni  tecniche  ed
amministrative, comprese le azioni di supervisione, volte a mantenere
o a riportare un'entita' in  uno  stato  in  cui  possa  eseguire  la
funzione richiesta; 
    o) misure preventive e protettive: le misure di cui  all'allegato
XVI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81  (Testo  unico  sulla
salute e sicurezza sul lavoro); 
    p) progettista: il professionista incaricato della  progettazione
dell'opera soggetta a istanza, ovvero degli  adempimenti  di  cui  al
presente regolamento; 
    q) installatore: l'impresa o il lavoratore autonomo, in  possesso
di requisiti di idoneita' tecnico  professionale  in  riferimento  ai
lavori da realizzare ai sensi del titolo IV del  decreto  legislativo
n. 81/2008; 
    r) intervento strutturale: rientrano in tale definizione tutte le
opere destinate a garantire la staticita' del manufatto edilizio o di
parte di esso; 
    s) soggetto interessato:  soggetto  intestatario,  contestatario,
legale rappresentante ovvero, nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo n. 81/2008, committente o responsabile dei lavori.