(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 18 del 12 aprile 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Giornate di chiusura degli esercizi). - 1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e' svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1° gennaio, Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre.». 2. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dal comma 1, hanno efficacia dall'1 ottobre 2016.