(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
        Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 18 del 12 aprile 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    (Omissis). 
                               Art. 1 
 
       Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 29/2005 
 
  1.  L'art.  29  della  legge  regionale  5  dicembre  2005,  n.  29
(Normativa  organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e   di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16  gennaio  2002,  n.  2  «Disciplina  organica  del  turismo»),  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 29 (Giornate di chiusura degli esercizi).  -  1.  L'esercizio
del commercio al dettaglio in  sede  fissa  e'  svolto  senza  limiti
relativamente alle giornate  di  apertura  e  chiusura,  a  eccezione
dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1° gennaio,
Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 25  aprile,  1°  maggio,  2  giugno,  15
agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre.». 
  2. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  29  della  legge  regionale
29/2005, come sostituito dal comma 1, hanno efficacia dall'1  ottobre
2016.