Art. 3 
 
         Modifiche all'art. 30 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 30 della legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Nei  comuni  classificati  come  localita'  a   prevalente
economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate
di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in  sede  fissa,
in deroga a quanto disposto dall'art. 29.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3 dopo le parole «Lignano Sabbiadoro.» sono  aggiunte
le seguenti: «Con deliberazione della Giunta  regionale,  su  domanda
del  comune  interessato,  possono   essere   individuate   ulteriori
localita'  a  prevalente  economia  turistica,   sulla   base   delle
rilevazioni periodiche rese da PromoTurismo FVG.».