Art. 3 Modifiche all'art. 30 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 30 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei comuni classificati come localita' a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in deroga a quanto disposto dall'art. 29.»; b) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 3 dopo le parole «Lignano Sabbiadoro.» sono aggiunte le seguenti: «Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del comune interessato, possono essere individuate ulteriori localita' a prevalente economia turistica, sulla base delle rilevazioni periodiche rese da PromoTurismo FVG.».