Art. 19 
 
                          Classificazione. 
       Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale 42/2000 
 
  1. L'art.  35  della  legge  regionale 42/2000  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 35 Classificazione 
  1. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 158 stabilisce,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del decreto-legge
31 maggio 2014,  n.  83  (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura  e  il  rilancio  del
turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
n.  106,  i  requisiti  obbligatori  per   il   livello   minimo   di
classificazione delle strutture ricettive. 
  2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei  servizi
offerti, sono classificati: 
    a) gli alberghi e le loro dipendenze, con  un  numero  di  stelle
variabile da uno a cinque; 
    b) i campeggi e i parchi di vacanza,  con  un  numero  di  stelle
variabile da uno a quattro; 
    c) le residenze turistico-alberghiere, le  loro  dipendenze  e  i
villaggi turistici, con un  numero  di  stelle  variabile  da  due  a
quattro. 
  3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono
determinate in base ad autocertificazione  dell'interessato  all'atto
della presentazione della SCIA di cui all'art. 34.».