Art. 19 Classificazione. Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale 42/2000 1. L'art. 35 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 35 Classificazione 1. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 158 stabilisce, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, i requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive. 2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati: a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque; b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro; c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro. 3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'art. 34.».