Art. 24 Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 42 della legge regionale 42/2000 1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo, senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 38, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.». 2. Il punto 2 della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «2) art. 30, comma 2». 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 le parole: «in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV» sono soppresse. 4. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 le parole «denuncia di inizio attivita'» sono sostituite con la parola «SCIA».