Art. 24 
 
                      Sanzioni amministrative. 
         Modifiche all'art. 42 della legge regionale 42/2000 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  42  della  legge  regionale  42/2000  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Chi gestisce una delle strutture ricettive  disciplinate  dal
presente  capo,  senza  aver  presentato  la  SCIA  o   in   mancanza
dell'autorizzazione di cui all'art. 38,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.». 
  2. Il punto 2 della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della legge
regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: 
    «2) art. 30, comma 2». 
  3.  Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  42   della   legge
regionale 42/2000  le  parole:  «in  occasione  della   comunicazione
annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV» sono soppresse. 
  4.  Alla  lettera  c)  del  comma  3  dell'art.  42   della   legge
regionale 42/2000 le  parole  «denuncia  di  inizio  attivita'»  sono
sostituite con la parola «SCIA».