Art. 57 
 
Esercizio dell'attivita'  di  organizzazione  di  viaggio.  Modifiche
              all'art. 91 della legge regionale 42/2000 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 le parole:
«alla Provincia nel cui territorio e' situata la sede  dell'organismo
regionale o dell'articolazione territoriale»  sono  sostituite  dalle
seguenti «al comune capoluogo di provincia competente per  territorio
o alla Citta' metropolitana di Firenze». 
  2. Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  91  della  legge
regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «Il comune capoluogo di
provincia e la Citta' metropolitana di  Firenze  accertano  d'ufficio
l'iscrizione all'albo  di  cui  all'art.  90,  comma  1,  nonche'  il
possesso dei requisiti professionali  della  persona  che  assume  la
responsabilita' organizzativa delle attivita', secondo  le  modalita'
stabilite all'art. 88.». 
  3. Il comma  3  dell'art.  91  della  legge  regionale  42/2000  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione  di
cui al comma  1  e'  comunicata  al  comune  capoluogo  di  provincia
competente per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze.». 
  4. Il comma  5  dell'art.  91  della  legge  regionale  42/2000  e'
sostituto dal seguente: 
    «5. Nell'esercizio delle attivita' di cui al  presente  articolo,
le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del
capo I del titolo I del decreto legislativo 79/2011.».