Art. 57 Esercizio dell'attivita' di organizzazione di viaggio. Modifiche all'art. 91 della legge regionale 42/2000 1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 le parole: «alla Provincia nel cui territorio e' situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti «al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze». 2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «Il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'art. 90, comma 1, nonche' il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilita' organizzativa delle attivita', secondo le modalita' stabilite all'art. 88.». 3. Il comma 3 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 e' comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze.». 4. Il comma 5 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 e' sostituto dal seguente: «5. Nell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del capo I del titolo I del decreto legislativo 79/2011.».