Art. 9 Servizi di informazione e di accoglienza turistica. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 42/2000 2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata.».