Art. 9 
 
         Servizi di informazione e di accoglienza turistica. 
         Modifiche all'art. 7 della legge regionale 42/2000 
 
  2. Il  comma  4  dell'art.  7  della  legge  regionale  42/2000  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. I servizi  di  informazione  e  di  accoglienza  turistica  a
carattere  locale  sono  svolti,  per  i  territori   di   rispettiva
competenza, dai comuni, anche in forma associata.».