Art. 11 
Modifica della legge regionale  11  luglio  2014,  n.  4  concernente
  «Interpretazione autentica dell'art. 10 della  legge  regionale  21
  settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime  previdenziale
  dei membri  del  Consiglio  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
  Adige) e provvedimenti conseguenti» 
 
  1. Alla legge regionale n. 4 del 2014  e  successive  modificazioni
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 13 il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le
due Province autonome  a  titolo  di  assegnazione  di  bilancio.  E'
facolta' delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme  minori
o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il  pieno  impiego
delle risorse assegnate nel rispetto delle finalita' di cui  all'art.
12. 
      3-bis. Le Province presentano ogni sei mesi al Comitato di  cui
all'art. 14 un rendiconto sull'utilizzo delle  risorse  assegnate  in
riferimento   agli   interventi   a   sostegno   della   famiglia   e
dell'occupazione realizzati con le suddette risorse.»; 
    b) all'art. 14  comma  2  ultimo  periodo  le  parole  «in  vista
dell'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del
Fondo o della» sono sostituite dalle seguenti  «per  una  preliminare
verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto
alle finalita' previste dall'art. 12 e la». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno  efficacia  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2016.