Art. 11 Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente «Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti» 1. Alla legge regionale n. 4 del 2014 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 13 il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. E' facolta' delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 12. 3-bis. Le Province presentano ogni sei mesi al Comitato di cui all'art. 14 un rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione realizzati con le suddette risorse.»; b) all'art. 14 comma 2 ultimo periodo le parole «in vista dell'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo o della» sono sostituite dalle seguenti «per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalita' previste dall'art. 12 e la». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.