Art. 4 
Modifica dell'art. 9 della legge regionale 15 dicembre  2015,  n.  28
  concernente «Legge regionale di stabilita' 2016» 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 28 del 2015  le
parole: «per gli esercizi 2016-2018» sono  sostituite  dalle  parole:
«per gli esercizi 2017-2018» ed  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo:  «La  copertura  finanziaria  per  gli  anni  successivi  e'
definita con legge di stabilita'.». 
  2. A seguito di  quanto  disposto  dal  comma  1  e'  apportata  la
conseguente riduzione dello stanziamento nel bilancio  di  previsione
dell'esercizio 2016.