Art. 4 Modifica dell'art. 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente «Legge regionale di stabilita' 2016» 1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 28 del 2015 le parole: «per gli esercizi 2016-2018» sono sostituite dalle parole: «per gli esercizi 2017-2018» ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La copertura finanziaria per gli anni successivi e' definita con legge di stabilita'.». 2. A seguito di quanto disposto dal comma 1 e' apportata la conseguente riduzione dello stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016.