Art. 9 
Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 19 luglio  1998,  n.  6
  riguardante  «Ulteriori  modifiche  ed  integrazioni   alle   leggi
  regionali concernenti interventi di previdenza integrativa  nonche'
  nuovi interventi in materia» e successive modifiche 
 
  1. L'art. 9 della legge  regionale  n.  6  del  1998  e  successive
modificazioni e' abrogato. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal  1°
gennaio 2017.