Art. 9 Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 riguardante «Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonche' nuovi interventi in materia» e successive modifiche 1. L'art. 9 della legge regionale n. 6 del 1998 e successive modificazioni e' abrogato. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.