(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 19 agosto 2016) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto l'art. 4 comma 1 lettera l) dello Statuto; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (direttiva Quadro sulle acque); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua); Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014»; Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11 comma 1 lettere a) b) c) d) h) e comma 2, art. 12 e art. 13; Visto il regolamento approvato con d.p.g.r. 21 aprile 2015 n. 50/R (regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme per la difesa del suolo), disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile); Visto il regolamento approvato con d.p.g.r. 21 aprile 2015, n. 51/R «Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni»; Visti i Piani di gestione dei distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio; Visto il Piano di tutela delle acque della Toscana; Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2016; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 del decreto legislativo n. 152/2006 delle Autorita' di bacino ed in particolare: a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorita' di bacino del fiume Arno reso in data 27 maggio 2016; b) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorita' di bacino del fiume Serchio reso in data 25 maggio 2016; c) il parere favorevole dell'Autorita' di bacino del Tevere reso in data 26 maggio 2016; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 570 del 14 giugno 2016. Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate; Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016; Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° agosto 2016, n. 815; Considerato quanto segue: 1. il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n. 80/2015, detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche tenuto conto dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorse per i vari settori di impiego dell'acqua approvati con decreto ministeriale ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 39/2015; le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, le disposizioni gia' contenute nel d.p.g.r. n. 50/R/2015 attuativo della legge regionale n. 91/1998 - ora abrogata dalla legge regionale n. 80/2015 - rivisitandone i contenuti, alla luce del nuovo assetto delle competenze determinato dalla legge regionale n. 22/2015 nonche' delle nuove della norme di attuazione della legislazione nazionale in materia di tutela delle acque; 2. le finalita' di cui al punto 1 sono perseguite attraverso: a) la definizione di criteri e condizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile; b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del regio decreto n. 1775/1933; c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 80/2015, nonche', per ogni categoria d'uso, casi e modalita' di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2, e art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006; d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n.152/2006; 3. e' necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all'accertata impossibilita' tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l'opportunita' di prevedere forme di semplificazione per le microimprese attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilita' economica mediante autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 4. e' necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico; 5. e' inoltre opportuno prevedere: a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo gia' molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa; b) una tempistica piu' ampia per l'adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attivita' in esercizio; 6. e' opportuno limitare le soglie di prelievo degli usi domestici delle acque sotterranee rendendola piu' coerente con gli effettivi attuali usi e le mutate condizioni di estensione dei servizi idrici. Le soglie sono state dimensionate tenendo conto dei consumi idrici pro-capite su base ISTAT ed i fabbisogni di un giardino ed orto a conduzione familiare; 7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, e' sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del regio decreto n. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' del decreto ministeriale ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 39/2015 dando attuazione ai principi di internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, di risparmio idrico, nonche' di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti e dei reali fabbisogni dell'utenza; 8. e' sorta altresi' l'esigenza di modificare il regolamento approvato con decreto d.p.g.r. n. 51/R/2015) che disciplina gli obblighi di misurazioni dei prelievi e restituzioni e la gestione dei connessi oneri informativi, sia per l'adeguamento formale alla nuova legge regionale n. 80/2015, sia per recepire le disposizioni del decreto ministeriale politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015, anche ai fini dell'ottemperanza alle condizionalita' ex ante per l'erogazione dei fondi strutturali. In particolare e' stato ritenuto opportuno ridurre a 4 anni il termine di assoggettamento agli obblighi di misurazione e trasmissione nel caso di prelievi e restituzioni esistenti di portata superiore a 100 litri al secondo, effettuati da enti irrigui e disciplinare soggetti obbligati, modalita' e tempi e di trasmissione dei dati relativi ai volumi misurati alla banca dati SIGRIAN; 9. il presente regolamento definisce altresi', nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua; 10. la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua pubblica e' rilasciata nel rispetto dei principi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale); 11. e' comunque necessario ed opportuno rivisitare la disciplina del regio decreto n. 1775/1933, dettagliandone l'applicazione, in coerenza al quadro legislativo statale e regionale vigente, in particolare: a) attualizzando la stessa sulla base del mutato panorama di richieste attraverso la previsione di procedure semplificate nei casi in cui vi e' una bassa probabilita' di presentazione di domande concorrenti; b) introducendo criteri di preferenza per domande concorrenti ad uso idroelettrico; c) definendo forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio; d) definendo forme di coordinamento con altri procedimenti come la verifica di assoggettabilita' a VIA, la VIA, la valutazione d'incidenza; l' autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; e) definendo l'entita' delle garanzie finanziarie da presentare, nei casi e secondo le modalita' stabilite, per il rilascio delle concessioni di derivazione, prevedendo anche un sistema di verifica e monitoraggio periodico delle stesse; f) introducendo forme di snellimento e procedure semplificate, correlate all'entita' modesta dei volumi di prelievo, per il rilascio di licenze d'uso e di attingimento nonche' di concessioni per piccole derivazioni, anche preferenziali; g) disciplinando gli usi plurimi delle acque da parte degli Enti irrigui, in coerenza con la normativa nazionale; 12. e' inoltre necessario determinare la durata massima delle concessioni, calibrandola sulla base degli impatti potenzialmente prodotti in relazione all'uso e sull'entita' degli investimenti necessari per il corretto esercizio delle stesse; 13. e' infine necessario introdurre un complesso di norme finali e transitorie, con particolare riferimento alle modalita' e alle tempistiche di adeguamento delle concessioni esistenti alla nuova disciplina, all'applicazione dei criteri per il rilascio e rinnovo dei titoli concessori, alla gestione dei flussi informativi in adempimento alla normativa comunitaria, alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti nonche' al rilascio, con modalita' procedurali speditive, dei procedimenti di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1° gennaio 2016; 14. sono state recepite le prescrizioni dettate dall'Autorita' di bacino e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento; 15. sono state recepite le osservazioni nonche' gran parte dei suggerimenti di carattere redazionale formulati dalla Commissione consiliare. In particolare e' stato ritenuto opportuno modificare, eliminando la disciplina di dettaglio, le disposizioni che riguardano i procedimenti complessi, riferiti ai casi in cui vi sia sovrapposizione con le procedure di autorizzazione unica, verifica di assoggettabilita' a VIA e VIA al fine di mantenerne la coerenza con i contenuti del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124) approvato, ma ancora non pubblicato alla data di prima approvazione dello schema di regolamento in oggetto - rimandando la definizione delle modalita' organizzative e operative di tali procedure ad un successivo atto della Giunta regionale, in ragione degli snodi interpretativi e delle problematiche di prima applicazione della normativa nazionale. In sede di adeguamento redazionale sono state inoltre risolte alcune contraddizioni interne presenti nel testo. 16. e' necessario definire le modalita' di determinazione dei canoni anche al fine di consentire la rideterminazione e la riscossione dei canoni 2016 in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 81 (legge di stabilita' per l'anno 2016). 17. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino della Regione Toscana. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) c), d) ed h) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, individua e definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche: a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica; b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, 105 e 106 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge n. 80/2015, nonche', per ogni categoria d'uso, casi e modalita' di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2, e art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006; e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 11 lettere e) ed f) della legge regionale n. 80/2015 contiene norme di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettera e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. definizione degli obblighi e modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni)), anche al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 3. In attuazione dell'art. 11, comma 2 della medesima legge regionale n. 80/2015 il regolamento definisce altresi', nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento: a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; b) all'entita' delle garanzie finanziarie da presentare; c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali; d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all'art. 164, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza; e) alle modalita' organizzative del rilascio, in contestualita' alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).