Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «corpi idrici in situazione di criticita': 
      1)  i  corpi   idrici   sotterranei   classificati   in   stato
quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani
di gestione dei distretti idrografici; 
      2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da  nitrati  di
origine  agricola  istituite  ai  sensi  dell'art.  92  del   decreto
legislativo n. 152/2006; 
      3) corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di  protezione
istituite ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006; 
      4)  corpi  idrici  superficiali  in  situazione  di  criticita'
elevata come risultante dal bilancio idrico,  ove  determinato  dalla
pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non
buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come  individuati
con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto
e classificazione contenuti nei piani di gestione; 
    b) «corpi  idrici  sotterranei  particolarmente  critici»:  corpi
idrici sotterranei di cui al comma 1 lettera  a),  o  loro  porzioni,
rispetto ai quali i prelievi ad uso domestico  possono  compromettere
localmente l'equilibrio del bilancio idrico; 
    c) «acque destinate al consumo umano»: le acque destinate ad  uso
potabile di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e le acque utilizzate
in un'impresa alimentare per la  fabbricazione,  il  trattamento,  la
conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti  o  di  sostanze
destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all'art.
2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione
della direttiva 93/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate
al consumo umano); 
    d) «canone unitario di concessione (CUC)»: corrispettivo per  una
portata idrica resa in concessione pari ad 1 litro/secondo; 
    e) «canone minimo  forfettario  (CMF)»:  corrispettivo  periodico
minimo comunque dovuto da parte del titolare di una  concessione  per
l'utilizzo di acqua; 
    f) «portata Soglia (PS)»: portata  in  concessione  al  di  sotto
della quale si applica il CMF; 
    g)  «portata  di   concessione   (PC)»:   portata   media   annua
concessionata; 
    h) «riserva»: accumulo  di  acque  meteoriche  e  superficiali  o
reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalita'
di immagazzinare e regimare le  risorse  idriche  per  un  successivo
utilizzo; 
    i)  «riuso»:  reimpiego  di  acqua  gia'   utilizzata,   comunque
effettuato, in particolare, rientrano nella definizione di  riuso  il
riutilizzo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto
ministeriale  12  giugno  2003,  n.185  (Regolamento  recante   norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art.
26, comma 2 del decreto legislativo n.  11  maggio  1999,  n.152)  ed
altresi' il riciclo di acqua come definito alla lettera l); 
    l) «riciclo»:  reimpiego  di  acqua  reflua  presso  il  medesimo
stabilimento o consorzio industriale che l'ha prodotta; 
    m) «campo pozzi o campo sorgenti»: insieme di opere di captazione
di acque  sotterranee,  a  servizio  di  uno  stesso  utilizzatore  e
funzionali  a  sopperire  al  fabbisogno  di  acqua  altrimenti   non
tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di  captazione,
quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante
condotte di adduzione ad un unico punto di raccolta; 
    n)  «acque  di  subalveo»:  acque  di   falde   direttamente   in
connessione con corpi idrici superficiali che ai  fini  del  presente
regolamento sono a tutti gli effetti considerate acque sotterranee; 
    o) «ente irriguo»: unita' giuridica  di  base  di  organizzazione
dell'irrigazione a livello territoriale  in  termini  di  gestione  e
manutenzione  delle  reti   irrigue   e   di   organizzazione   della
distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui; 
    p) «stagione irrigua»: periodo dell'anno compreso tra una data di
inizio corrispondente al  primo  adacquamento  e  una  data  di  fine
corrispondente all'ultimo adacquamento, per una specifica coltura; 
    q) «attingimenti irrigui estivi»:  prelievi  da  autorizzare  con
licenza di attingimento relativi alla stagione irrigua  compresa  tra
giugno a settembre; 
    r) «tratto sotteso»: tratto di alveo compreso  tra  il  punto  di
derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica; 
    s) «licenza d'uso»: autorizzazione al prelievo di acqua di durata
inferiore all'anno, cui corrisponde il pagamento di un canone; 
    t) «analisi delle pressioni e degli impatti»: esame  dell'impatto
delle attivita' umane sullo stato dei  corpi  idrici  superficiali  e
sotterranei  effettuato  nei  piani   di   gestione   dei   Distretti
idrografici ai sensi e con le  modalita'  di  cui  all'art.  5  della
direttiva 2000/60/CE e  dell'art.  118  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
    u) «corpi idrici in proroga o deroga»: corpi idrici che non hanno
raggiunto l'obiettivo di qualita' ambientale buono nell'anno  2015  e
per i quali i piani di gestione dei distretti  idrografici  prevedono
uno slittamento degli orizzonti temporali ai fini del  raggiungimento
di tale obiettivo, oppure si prefiggono di  conseguire  un  obiettivo
ambientale meno rigoroso, ai sensi dell'art. 4, commi  4  e  5  della
direttiva  2000/60/CE  e  dell'art  75,  commi  6  e  7  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
    v) «deflusso minimo vitale»: livello minimo  di  deflusso  di  un
corso d'acqua  necessario  per  garantire  la  vita  degli  organismi
animali  e  vegetali  nell'alveo  sotteso  e  gli   equilibri   degli
ecosistemi interessati; da intendersi anche portata ecologica atta  a
supportare l'obiettivo assegnato al corpo idrico assegnato  ai  sensi
della direttiva 2000/60/CE, secondo i criteri stabiliti nei piani  di
gestione dei distretti idrografici.