Art. 3 
 
               Modalita' di classificazione degli usi 
                        delle acque pubbliche 
 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento,  il  settore  Genio  civile
competente  per  territorio,  di  seguito  indicato   come   «settore
competente», classifica gli usi delle acque pubbliche, in  una  delle
seguenti categorie: 
    a)   «uso   domestico»:   l'utilizzazione   dell'acqua   pubblica
sotterranea destinata all'uso igienico e potabile,  all'innaffiamento
di orti e  giardini,  all'abbeveraggio  del  bestiame,  purche'  tale
utilizzazione  sia  destinata  esclusivamente  al  nucleo   familiare
dell'utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo  residenziale  e
non si configuri come attivita' economico-produttiva o con  finalita'
di lucro; 
    b) «uso potabile»: l'utilizzazione di acque destinate al  consumo
umano  finalizzate  all'approvvigionamento   idrico   alle   persone,
comunque effettuato; 
    c) «uso agricolo»: qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica da
parte di imprenditore agricolo o  coltivatore  diretto  sia  connessa
allo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2135  del  codice
civile; 
    d) «uso produzione di beni e servizi»: qualora  l'uso  dell'acqua
pubblica sia funzionale  e  direttamente  connesso  con  il  processo
produttivo o con l'attivita' di prestazione  del  servizio  nei  casi
diversi da quelli di cui alla lettera c); 
    e)  «uso  civile»:   qualora   l'utilizzazione   dell'acqua   sia
finalizzato   al   lavaggio   delle   strade   e   delle    superfici
impermeabilizzate, allo spurgo delle  fognature,  all'irrigazione  di
aree verdi pubbliche, agli impianti  e  attrezzature  sportive,  alle
attivita'  ricettive,  alla  costituzione  di   scorte   antincendio,
all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'art.
10 nonche' a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre
categorie previste dal presente articolo; 
    f) «uso  idroelettrico/forza  motrice»:  qualora  l'utilizzazione
dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o  di
forza motrice; 
    g) «uso  ittiogenico»:  qualora  l'utilizzazione  dell'acqua  sia
finalizzata all'allevamento di pesci, nei casi diversi da  quelli  di
cui alla lettera c); 
    h) «uso privato da acque superficiali»: l'utilizzazione di  acqua
superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini,  purche'
tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore e  non
configurino un'attivita'  economico-produttiva  o  con  finalita'  di
lucro; 
  2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende  gli  usi
specifici  indicati  nella  tabella  dell'allegato  A   al   presente
regolamento.