Art. 3 Modalita' di classificazione degli usi delle acque pubbliche 1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio civile competente per territorio, di seguito indicato come «settore competente», classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie: a) «uso domestico»: l'utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purche' tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell'utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attivita' economico-produttiva o con finalita' di lucro; b) «uso potabile»: l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all'approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato; c) «uso agricolo»: qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto sia connessa allo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2135 del codice civile; d) «uso produzione di beni e servizi»: qualora l'uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attivita' di prestazione del servizio nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c); e) «uso civile»: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attivita' ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'art. 10 nonche' a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo; f) «uso idroelettrico/forza motrice»: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice; g) «uso ittiogenico»: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all'allevamento di pesci, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c); h) «uso privato da acque superficiali»: l'utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purche' tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attivita' economico-produttiva o con finalita' di lucro; 2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella tabella dell'allegato A al presente regolamento.