Art. 2 Natura e finalita' dell'ARPA 1. L'ARPA e' un ente di diritto pubblico, dotato di personalita' giuridica e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attivita' di prevenzione. 2. L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute. 3. L'ARPA svolge le attivita' di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attivita' utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonche' alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale. 4. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA e' esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 5. L'ARPA garantisce l'imparzialita' e la terzieta' nell'esercizio delle attivita' ad essa affidate.