Art. 2 
 
                    Natura e finalita' dell'ARPA 
 
  1. L'ARPA e' un ente di diritto pubblico,  dotato  di  personalita'
giuridica   e    autonomia    tecnico-scientifica,    amministrativa,
patrimoniale e contabile, posto sotto  la  vigilanza  del  Presidente
della Giunta  regionale  al  fine  di  garantire  l'attuazione  degli
indirizzi  programmatici  della  Regione  nel  campo   della   tutela
ambientale e del coordinamento delle attivita' di prevenzione. 
  2. L'ARPA concorre alla promozione  dello  sviluppo  sostenibile  e
contribuisce  al  mantenimento  e  al  miglioramento  sostanziale   e
misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo  svolgimento  delle
funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute. 
  3. L'ARPA svolge le  attivita'  di  controllo,  di  supporto  e  di
consulenza  tecnico-scientifica  e  le  altre  attivita'  utili  alla
Regione, agli enti locali anche  in  forma  associata,  nonche'  alle
aziende sanitarie per lo  svolgimento  dei  compiti  loro  attribuiti
dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale. 
  4. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA e' esercitata dal
Presidente  della  Giunta  regionale  sul  bilancio   di   previsione
finanziario,  sul  rendiconto   e   sugli   atti   di   straordinaria
amministrazione, secondo le modalita' fissate dalla Giunta  regionale
con propria deliberazione. 
  5. L'ARPA garantisce l'imparzialita' e la terzieta'  nell'esercizio
delle attivita' ad essa affidate.