Art. 3 Definizioni 1. Ai fini della presente legge e in coordinamento con l'art. 2 della legge n. 132/2016, si intende per: a) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attivita' antropiche, quali le emissioni in aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonche' gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali; b) stato dell'ambiente: la qualita' delle componenti delle matrici ambientali, ossia gli elementi fisicamente individuabili che compongono l'ambiente; c) impatti: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualita' ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente; d) livello essenziale della prestazione: il livello qualitativo e quantitativo di attivita' da garantire in modo omogeneo sul piano nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione; e) controllo ambientale: il complesso delle attivita' pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale e prevenzione primaria, nel rispetto delle normative vigenti ed altresi' delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime, con particolare riguardo agli obiettivi sanciti nei programmi europei di tutela della salute e dell'ambiente.