Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge e in  coordinamento  con  l'art.  2
della legge n. 132/2016, si intende per: 
    a) pressioni sull'ambiente: le  cause  specifiche  degli  impatti
sull'ambiente dovuti alle attivita' antropiche, quali le emissioni in
aria,  acqua,  suolo  e  sottosuolo,  nonche'  gli  agenti  fisici  e
biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali; 
    b)  stato  dell'ambiente:  la  qualita'  delle  componenti  delle
matrici ambientali, ossia gli elementi fisicamente individuabili  che
compongono l'ambiente; 
    c)   impatti:    gli    effetti    sull'ecosistema    determinati
dall'alterazione  delle  qualita'  ambientali,  in  particolare   con
riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti
la salute e l'ambiente; 
    d) livello essenziale della prestazione: il livello qualitativo e
quantitativo di attivita' da garantire in  modo  omogeneo  sul  piano
nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  m)  della
Costituzione; 
    e) controllo ambientale: il complesso delle attivita' pianificate
al fine di garantire un elevato ed  omogeneo  livello  di  protezione
ambientale e  prevenzione  primaria,  nel  rispetto  delle  normative
vigenti ed altresi' delle prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti
amministrativi attuativi delle normative  medesime,  con  particolare
riguardo agli obiettivi sanciti nei programmi europei di tutela della
salute e dell'ambiente.