Art. 10
Inserimento dell'art. 44-septies nella legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 44-sexies della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente:
«Art. 44-septies (Adozione e approvazione del piano del parco
nazionale). - 1. Il progetto del piano del parco e' predisposto dalla
struttura provinciale competente in materia di aree protette
avvalendosi del supporto delle altre strutture provinciali preposte
ai seguenti ambiti e materie: urbanistica, ambiente, paesaggio,
pericolosita', mobilita' e assetto idrogeologico e forestale,
pianificazione provinciale. Il progetto e' approvato con
deliberazione della Giunta provinciale e sottoposto, entro tre mesi
dalla sua approvazione, a processo partecipativo secondo quanto
previsto dall'art. 44-quinquies.
2. Il piano e' adottato in via preliminare dalla giunta provinciale
tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti
i pareri del comitato scientifico delle aree protette previsto
dall'art. 52 e del comitato provinciale di coordinamento e
d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater.
3. Il piano e' pubblicato nel sito internet istituzionale della
Provincia e depositato presso la sede della Provincia a disposizione
del pubblico e dei soggetti interessati per un periodo, comunque non
inferiore a sessanta giorni, individuato nella deliberazione di
adozione del piano. L'avviso di deposito e' pubblicato su almeno un
quotidiano locale e affisso all'albo della comunita' e dei comuni il
cui territorio ricade nel parco nazionale. Durante il periodo di
deposito chiunque puo' prendere visione del piano e presentare alla
Provincia osservazioni e proposte scritte.
4. Ai sensi dell'art. 99, comma 2, se il piano impone vincoli alla
fruibilita' dei diritti di uso civico esistenti, esso e' trasmesso,
anche usando strumenti informatici, alle amministrazioni separate dei
beni di uso civico territorialmente interessate, nell'ambito della
procedura stabilita dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge
provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici
2005).
5. Per verificare la conformita' del piano con le linee guida e gli
indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, con il
programma di sviluppo provinciale, con il PUP e con questa legge,
nonche' con le finalita' e i principi della disciplina statale in
materia di aree protette, la struttura provinciale competente in
materia di aree protette, entro sessanta giorni dalla conclusione
della fase di deposito prevista dal comma 3, acquisisce i pareri
delle strutture provinciali competenti in materia di Governo del
territorio, di tutela dell'ambiente e di paesaggio, di pianificazione
provinciale e delle altre strutture provinciali chiamate a esprimersi
in base alle vigenti disposizioni provinciali di settore. I pareri
possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi
convocata dalla struttura provinciale competente in materia di aree
protette ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
(legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992).
6. Il piano del parco nazionale e' sottoposto a valutazione
ambientale strategica e alla valutazione d'incidenza prevista
dall'art. 39, secondo quanto disposto dal regolamento previsto
dall'art. 11, comma 6, della legge provinciale n. 10 del 2004. La
giunta provinciale puo' stabilire, con apposite deliberazioni,
indicazioni e indirizzi di carattere generale, nell'obiettivo di
coordinare lo svolgimento della valutazione ambientale strategica con
i procedimenti previsti da quest'articolo.
7. Il piano del parco nazionale e' adottato in via definitiva dalla
giunta provinciale tenendo conto delle osservazioni e proposte
raccolte ai sensi del comma 3 nonche' dei pareri o del verbale di
conclusione della conferenza di servizi prevista dal comma 5. Se la
giunta provinciale si discosta dai pareri o dal verbale di
conclusione della conferenza di servizi deve motivare le ragioni
della decisione.
8. Prima dell'adozione definitiva del piano la giunta provinciale
acquisisce l'intesa del comitato provinciale di coordinamento e
d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater, che si esprime, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di voto contrario del comitato o d'inutile decorso
del termine l'assessore provinciale competente, entro i successivi
trenta giorni, attiva un tavolo di confronto con il comitato per
favorire il coordinamento delle diverse posizioni e condividere le
eventuali modificazioni del piano. Se non e' possibile perfezionare
l'intesa neanche in questa fase la giunta provinciale puo' procedere
all'adozione prescindendo dall'intesa, ma tenendo conto delle
posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative
al mancato accoglimento delle osservazioni formulate.
9. Il piano adottato in via definitiva e' trasmesso al ministero
competente in materia di ambiente per l'acquisizione del suo parere
vincolante circa la conformita' alle lince guida e agli indirizzi
approvati dal comitato di coordinamento e di indirizzo ai sensi
dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
279 del 1974.
10. Acquisito il parere previsto dal comma 9 la giunta provinciale,
sulla base delle modifiche o integrazioni formulate dal Ministero,
approva il piano del parco nazionale.
11. Il piano del parco nazionale e' modificato osservando la
procedura prevista per la sua approvazione, a esclusione della fase
di partecipazione avente ad oggetto il progetto del piano ai sensi
del comma 1 e con la riduzione a meta' dei termini previsti da
quest'articolo.
12. Se le linee guida del comitato di coordinamento e di indirizzo
non dispongono diversamente, il piano del parco nazionale puo' essere
approvato anche per stralci, nei casi di necessita' o di urgenza
oppure per motivate ragioni tecniche o d'interesse pubblico. Per
stralci si intendono le parti del piano che interessano materie
omogenee.
13. Il piano del parco nazionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, anche per estratto, della deliberazione che lo
approva, ed e' tenuto in libera visione del pubblico presso la sede
della Provincia.»