Art. 11
Inserimento dell'art. 44-octies nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 44-septies della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente:
«Art. 44-octies (Regolamento del parco nazionale). - 1. In armonia
con le finalita' e i principi previsti dall'art. 44-sexies, comma 1,
secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di
aree protette, e in conformita' alle linee guida e agli indirizzi del
comitato di coordinamento e di indirizzo, al programma di sviluppo
provinciale, al PUP e a questa legge, il regolamento del parco
nazionale disciplina l'esercizio delle attivita' consentite, limitate
o vietate nel territorio del parco di competenza provinciale, nel
rispetto delle sue caratteristiche naturali, ambientali, storiche,
culturali, antropologiche e tradizionali.
2. Il regolamento del parco nazionale e' approvato, modificato o
aggiornato dalla giunta provinciale con la procedura prevista
dall'art. 44-septies. La prima approvazione del regolamento
successiva all'entrata in vigore di questo capo avviene
contestualmente a quella del piano del parco nazionale.
3. Le prescrizioni del regolamento del parco nazionale sono
vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono
svolgere nel parco nazionale le attivita' disciplinate dal piano.
4. Al regolamento del parco nazionale si applica l'art. 44-sexies,
comma 13.»