Art. 12
Inserimento dell'art. 44-novies nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 44-octies della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente:
«Art. 44-novies (Modifica del perimetro del parco nazionale). - 1.
La perimetrazione del parco nazionale, per la parte di competenza
provinciale, e' modificata osservando la procedura prevista dall'art.
44-septies per l'adozione e l'approvazione del piano del parco
nazionale.
2. Se la proposta di modifica determina un'estensione del perimetro
del parco nazionale, essa e' approvata contestualmente
all'aggiornamento del piano del parco nazionale.
3. Se la proposta di modifica riguarda la riduzione del perimetro
del parco nazionale, fino alla revisione del PRG il piano del parco
nazionale continua ad applicarsi, limitatamente alla disciplina della
pianificazione territoriale prevista dall'art. 44-sexies, comma 3,
nelle porzioni del territorio comunale non piu' ricadenti nel parco
nazionale per effetto della modifica. Questo comma non si applica se
la riduzione del perimetro riguarda esclusivamente gli insediamenti e
le aree previsti dall'art. 44-sexies, comma 3.»