Art. 13
Inserimento dell'art. 44-decies nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 44-novies della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente:
«Art. 44-decies (Programma degli interventi). - 1. La Provincia
promuove la stipulazione di accordi con la comunita' e i comuni
interessati per la definizione di linee guida cui informare la
programmazione degli interventi per la conservazione e la
valorizzazione del parco nazionale, da realizzare anche in
collaborazione con questi enti o avvalendosi degli stessi. Gli
accordi possono individuare specifici interventi indicandone la
relativa copertura finanziaria. La realizzazione degli interventi che
richiedono finanziamenti provinciali e' subordinata all'inserimento
nel programma previsto dal comma 2, che deve comunque evidenziare
l'eventuale quota di finanziamento a carico di altri enti.
2. In coerenza con i contenuti degli eventuali accordi stipulati ai
sensi del comma 1 la giunta provinciale, acquisita l'intesa con il
comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo, approva un
programma degli interventi, in osservanza delle prescrizioni del
piano e del regolamento del parco nazionale, se approvati. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta la giunta provinciale puo' procedere prescindendone, ma
tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle
motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni
formulate. Il programma degli interventi ha una durata triennale e
scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura
provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino
all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente
per l'attuazione degli interventi ivi previsti.
3. Al programma degli interventi non si applica l'art. 17 della
legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione
provinciale 1996), fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del
medesimo articolo.»