Art. 14
Inserimento dell'art. 44-undecies nella legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 44-decies della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente:
«Art. 44-undecies (Nulla osta). - 1. La struttura provinciale
competente in materia di aree protette rilascia il nulla osta ai
sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), in conformita' a quanto previsto dal piano e
dal regolamento del parco nazionale.
2. Se il progetto e' assoggettato alla valutazione d'impatto
ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad
altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede
l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta e' rilasciato
nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge
di settore e nel rispetto delle sue previsioni relative alla
procedura di formazione del provvedimento finale.
3. Se il progetto e' assoggettato a valutazione d'incidenza il
nulla osta e' rilasciato con un unico provvedimento, nel rispetto dei
termini previsti dalla disciplina in materia di valutazione
d'incidenza.
4. Con regolamento la Provincia puo' individuare le tipologie di
interventi, impianti o opere di minor rilievo per le quali il nulla
osta e' rilasciato dall'ufficio della struttura provinciale
competente in materia di aree protette individuato con deliberazione
della Giunta provinciale.»