Art. 16
Modificazioni dell'art. 52 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 52 della legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono
inserite le parole: «e del piano del parco nazionale, ai fini
dell'adozione preliminare».
2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita
dalla seguente:
«d) ogni altra questione inerente il parco nazionale, i parchi e le
riserve e la rete «Natura 2000» che gli sia sottoposta dalla giunta
provinciale, dalla cabina di regia delle aree protette, dal comitato
provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art.
44-quater o dagli enti di gestione dei parchi, delle riserve e della
rete di riserve.»
3. Nel comma 4 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «il proprio
parere sul piano del parco» sono inserite le seguenti: «, compreso il
piano del parco nazionale previsto dall'art. 44-sexies».
4. Nel comma 5 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «i rappresentanti
degli enti di gestione interessati» sono inserite le seguenti: «e del
comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto
dall'art. 44-quater».