Art. 18
Inserimento dell'art. 112-bis nella legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:
«Art. 112-bis (Sanzioni amministrative applicabili nel Parco
nazionale dello Stelvio). - 1. Per la violazione delle norme
provinciali applicabili nel territorio del parco ai sensi degli
articoli 44-sexies, comma 13, e 44-octies, comma 4, si applicano le
sanzioni amministrative previste dalle predette norme. Per la
violazione delle ulteriori disposizioni stabilite dal piano e dal
regolamento del parco nazionale si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 30 della legge n. 394
del 1991, salvo che il piano o il regolamento individuino le
violazioni in corrispondenza delle quali si applicano le sanzioni
previste dalla legislazione provinciale e l'eventuale raddoppio delle
relative misure edittali.»