Art. 19
Modificazioni dell'art. 114 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 114 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le
parole: «Questo comma non si applica per le opere e gli interventi
previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a), e dall'art. 97, comma 1,
lettera a).»
2. Dopo il comma 6-ter dell'art. 114 della legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:
«6-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di
questo comma le giunte esecutive dei parchi naturali provinciali
nominate ai sensi delle disposizioni previgenti sono integrate
secondo la composizione prevista dall'art. 42 di questa legge, come
modificato dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale concernente
"Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il
Governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul
commercio 2010".»