Art. 2
Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007
1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007 le parole: «In attesa
dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i
medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello
Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione
stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la
disciplina di salvaguardia e tutela del parco.» sono soppresse.