Art. 20
Inserimento dell'art. 114-ter nella legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 114-bis della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:
«Art. 114-ter (Disposizioni transitorie per il Parco nazionale
dello Stelvio). - 1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo,
fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale
continua ad applicarsi la disciplina di tutela e di salvaguardia del
parco vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed
integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni
amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio).
2. Fino alla data di entrata in vigore del piano del parco
nazionale approvato ai sensi dell'art. 44-septies, i PRG hanno
efficacia anche per le parti del territorio comunale in cui il piano
del parco, ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 3, tiene luogo del
PRG. Per le restanti parti del territorio comunale i PRG, secondo
quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio
2015, sono adeguati agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai
sensi dell'art. 44-sexies, comma 4, entro il termine individuato dal
piano del parco. Nel territorio del parco nazionale e fino alla data
di entrata in vigore del piano del parco, alla realizzazione di opere
pubbliche e di interesse pubblico in deroga a previsioni del PRG
continua ad applicarsi la disciplina prevista dal titolo IV, capo VI,
della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, ma il
comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o
dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura
provinciale competente in materia di aree protette.
3. Dopo l'approvazione del piano del parco nazionale il PTC,
secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del
territorio 2015, e' adeguato agli indirizzi stabiliti dal piano del
parco ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 5, entro il termine
individuato dal piano del parco.
4. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale la
struttura provinciale competente in materia di aree protette valuta
la conformita' agli obiettivi di tutela previsti dall'art. 44-sexies,
comma 1, dei progetti di' PRG e di PTC, o di loro varianti, secondo
quanto previsto dall'art. 44-sexies, commi 4 e 5.
5. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la
Provincia avvia la procedura per l'adozione e l'approvazione delle
misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS ricadenti nel parco
nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto
dall'art. 38, comma 6; fino alla conclusione di questa procedura si
applicano le misure di conservazione generale gia' approvate, per le
ZPS, ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2004 e, per le ZSC
ricadenti nei parchi naturali provinciali, ai sensi dell'art. 38.
6. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, per
il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 44-undecies la
struttura provinciale competente in materia di aree protette verifica
la conformita' dell'intervento alle disposizioni di questa legge,
delle altre leggi provinciali di settore vigenti, delle norme di
tutela e salvaguardia e delle misure di conservazione richiamate da
quest'articolo.
7. In prima applicazione di quest'articolo i termini per la
costituzione del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo
previsto dall'art. 44-quater, comma 8, decorrono dalla data di
entrata in vigore di questo capo.»