Art. 3
Modificazioni dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007
1. Nel numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della
legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007,
dopo le parole: «a tre se supera i 5.000 ettari» sono inserite le
seguenti: «, a sei se supera i 10.000 ettari».
2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita
dalla seguente:
«b) la giunta esecutiva, che e' l'organo di gestione del parco,
composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non piu' di
tredici membri per il parco naturale «Adamello - Brenta» e da non
piu' di sei membri per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San
Martino». I membri sono eletti dal comitato di gestione tra i propri
componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni e delle
comunita', nonche', per i parchi che interessano i rispettivi
territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle
foreste demaniali, della Magnifica Comunita' di Fiemme, delle
amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di
Spinale e Manez. In ogni caso, per il parco naturale «Adamello -
Brenta» un componente e' designato dalle Regole di Spinale e Manez e
uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico
nel parco; inoltre e' garantita la presenza di un rappresentante per
il territorio del parco ricadente nella Comunita' della Valle di
Sole. Per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino» un
componente e' designato dalla Magnifica Comunita' di Fiemme. Alla
giunta esecutiva partecipano, con funzioni di supporto e senza
diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali
competenti in materia di aree protette, di foreste e fa una, di
urbanistica e tutela del paesaggio;».
3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 42 della legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:
«2-bis 1. Se le nomine o le designazioni di spettanza di ciascun
comune nel comitato di gestione riguardano almeno due componenti,
essi devono essere di genere diverso. Nella giunta esecutiva devono
essere rappresentati entrambi i generi. In ogni caso, a partire dalla
prima nomina del comitato di gestione successiva all'entrata in
vigore di questo comma, la quota minima di genere meno rappresentato
nel comitato di gestione e' pari a un quarto del numero complessivo
dei suoi componenti.»